Prelevare l’intero saldo del conto corrente cointestato con il defunto non configura necessariamente accettazione tacita dell’eredità
Nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati dal secondo comma dell’articolo 1298 del codice civile, in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente.
Ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo.
Pertanto, il prelevamento anche dell’intera giacenza del conto corrente a firma disgiunta, da parte di un cointestatario del defunto, non può ritenersi automaticamente effettuato nella qualità di erede, potendo compiersi anche quale mero cointestatario, titolare di poteri disgiunti verso la banca del tutto avulsi rispetto al contesto dell’apertura della successione.
A meno che, chi agisce in giudizio contro il cointestatario. per vedere riconosciuta l’accettazione tacita dell’eredità da parte di quest’ultimo, non dimostri che il saldo attivo del conto corrente dovesse ritenersi discendere anche dal versamento di somme di pertinenza del defunto.
Quello appena esposto è il principio di diritto enunciato dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 4320/2018.
24 Febbraio 2018 · Carla Benvenuto
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Stai leggendo Prelevare l’intero saldo del conto corrente cointestato con il defunto non configura necessariamente accettazione tacita dell’eredità • Autore Carla Benvenuto • Articolo pubblicato il giorno 24 Febbraio 2018 • Ultima modifica effettuata il giorno 20 Ottobre 2020 • Classificato nelle categorie accettazione eredità, conto corrente - firma congiunta o disgiunta, conto corrente cointestato, debiti ed eredità, eredità - accettazione tacita ed espressa, successione eredità • Numero di commenti e domande: 2. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .
Ho rinunciato all’eredità, ma vorrei revocare detta rinuncia. Naturalmente lo farei dopo essermi accertata presso Ag. delle Entrate della posizione debitoria del de cuius che a seguito dell’applicazione delle ultime disposizioni contenute nel recente decreto di pace fiscale potrebbe risultare più sostenibile.
Se mi reco allo sportello con certificato di morte e mio documento compio un atto da erede? Tale azione farebbe decadere automaticamente la rinuncia all’eredità?
Grazie per la eventuale, cortese risposta
La giurisprudenza consolidata (Cassazione sentenza 1634/2014 fra le altre) ritiene che anche pagando un debito del de cuius con fondi propri e non provenienti dalla massa ereditaria non sia ravvisabile l’accettazione tacita dell’eredità. In tema di successioni per causa di morte, infatti, solo il pagamento del debito del defunto ad opera del chiamato all’eredità con danaro prelevato dall’asse ereditario, a differenza di un mero adempimento dallo stesso eseguito con denaro proprio, configura un’accettazione tacita, non potendosi estinguere un debito ereditario se non da colui che agisce quale erede (cioè con danaro proveniente dall’eredità).
Una visura del debito esattoriale a carico del de cuius, pertanto, non comporta necessariamente accettazione tacita dell’eredità: ma bisogna stare attenti alla dichiarazione che si presenta e sottoscrive per avere accesso alle informazioni. Mai classificarsi come erede, ma semplicemente asserire di avere rinunciato all’eredità e di voler adesso quantificare il peso dell’esposizione debitoria del defunto per eventualmente valutare la convenienza economica di una revoca della rinuncia.