assegni scoperti e protestati - ricorso ingiunzione prefettizia ed esercizio azione regresso


Assegno protestato – prescrizione dell’azione di regresso

28 Agosto 2013 - Chiara Nicolai


Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui (articolo 75 L.A.). Trascorso tale termine è sempre possibile l'azione causale, che è l'azione derivante dal rapporto fondamentale che ha dato causa all'emissione dell'assegno, soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto obbligatorio sottostante. La normativa vigente subordina il regresso, esercitatile dal portatore quando l'assegno bancario presentato in tempo utile non viene pagato, contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, alla condizione che il rifiuto del pagamento sia constatato mediante il protesto o mediante le dichiarazioni che [ ... leggi tutto » ]


Assegno bancario – girate e protesto

15 Agosto 2013 - Simonetta Folliero


Se l'assegno bancario contiene delle girate, significa che ognuno dei giranti garantisce l'importo scritto sull'assegno, e potrà, dunque, essere chiamato a rifonderlo nel caso di mancato pagamento da parte della Banca. Il mancato pagamento dell'assegno all'atto di presentazione per l'incasso deve risultare dal protesto, ovvero da un atto pubblico (redatto da un notaio o un pubblico ufficiale o ufficiale giudiziario), nel quale si accerta in forma solenne l'avvenuta presentazione del titolo in tempo utile ed il conseguente rifiuto della Banca di pagare. [ ... leggi tutto » ]


Assegno protestato » nessun risarcimento danni al correntista

23 Luglio 2013 - Carla Benvenuto


Nessun risarcimento danni al correntista che cita la banca per il protesto di un assegno Nessun risarcimento del danno per il correntista che emette un assegno, il quale viene successivamente protestato a causa dell'incapienza del conto corrente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza 3286/13, ha sancito che: In caso di incapienza del conto corrente, non sussiste una posizione di interesse legittimo del correntista, consistente nel legittimo affidamento dello stesso di essere avvertito della presenza dell'assegno, al fine di evitare ancora una volta la levata del protesto. In tal caso, infatti, si è in presenza di un interesse di mero fatto del correntista, per nulla assimilabile ad un interesse legittimo. A parere degli Ermellini, quindi, l'interesse del correntista non riveste né la forma di diritto soggettivo, né quella di interesse legittimo, anche perché non sussiste alcun obbligo da parte della banca di informare il proprio [ ... leggi tutto » ]


Assegno rubato firma falsa e protesto illegittimo » colpa di banca e notaio

5 Luglio 2013 - Ludmilla Karadzic


Banca e notaio rispondono in solido dei danni subiti dai correntisti per un assegno rubato con successivo protesto illegittimo » Sentenza Cassazione Assegno rubato, firma non autentica e protesto illegittimo: istituto di credito e notaio rispondono dei danni per erronea indicazione del nominativo protestato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, la quale con la pronuncia 8787/13, ha sancito che Se all'esito dell'esame esterno della firma di traenza è evidente la non corrispondenza della conformità documentale di essa allo specimen della firma depositato presso la banca dal correntista, l'istituto di credito non può limitarsi a dichiarare che rifiuta il pagamento dell'assegno perché è stato denunciato come rubato, ma ha l'obbligo di precisare chiaramente al pubblico ufficiale incaricato del protesto che il titolare del conto corrente è un soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione dell'assegno e che tra il titolare del conto ed il traente non vi [ ... leggi tutto » ]


Protesto per assegno senza provvista – la banca puo’ non avvertire

7 Marzo 2013 - Stefano Iambrenghi


Protesto di un assegno per mancanza fondi - La banca non ha l'obbligo di avvertire il correntista Non esiste nessun obbligo, da parte della banca, di avvertire il correntista prima della elevazione del protesto di un assegno emesso per mancanza di fondi. In caso di incapienza del conto corrente, infatti, non sussiste una posizione di interesse legittimo del correntista, consistente nel legittimo affidamento dello stesso di essere avvertito della presenza dell'assegno, al fine di evitare ancora una volta la levata del protesto. Infatti, si è in presenza di un interesse di mero fatto del correntista, per nulla assimilabile ad un interesse legittimo. Questo è quanto deciso dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza numero 3286 del 12 Febbraio 2013, ha sancito che: non sussiste un obbligo, da parte della banca, di informare il correntista dell'assegno e vuoto; il protesto, quale evento dannoso, non è riferibile alla condotta dell'istituto di [ ... leggi tutto » ]