Autotutela

L'autotutela - di cosa si tratta

L'autotutela è il potere che ha l'Amministrazione finanziaria di correggere un proprio atto illegittimo o infondato.

In sostanza, quando l'Amministrazione rileva che in un atto da essa emanato è contenuto un errore, in mancanza del quale lo stesso atto non sarebbe stato emanato o avrebbe assunto un contenuto diverso, ha la possibilità di annullarlo o correggerlo, evitando in tal modo di danneggiare ingiustamente il contribuente nei cui confronti è stato emesso.

La correzione può avvenire a seguito di istanza presentata dal contribuente o essere conseguente ad iniziativa propria dell'ufficio competente. L’esercizio dell'autotutela è una facoltà discrezionale il cui mancato esercizio non può costituire oggetto di impugnazione.

Autotutela - Ipotesi di annullamento e revoca degli atti

I casi più frequenti di annullamento di un atto o di revoca dello stesso si hanno quando l'illegittimità
deriva da:

L'annullamento e/o la revoca possono avvenire anche se il giudizio è pendente o se l'atto è divenuto ormai definitivo perché sono decaduti i termini per ricorrere, e anche se il contribuente ha presentato ricorso e questo sia stato respinto per motivi formali (ad esempio, per inammissibilità, improcedibilità, irrecivibilità) con sentenza passata in giudicato.

L'autotutela non è invece ammessa quando il ricorso è stato respinto per motivi riguardanti il merito della controversia, e la sentenza è divenuta definitiva per mancata opposizione nei termini.

Autotutela - Annullamento su istanza del contribuente

L'atto può essere annullato anche su richiesta del contribuente: è sufficiente che egli presenti un'istanza (vedi fac-simile a fine pagina), vale a dire una semplice domanda in carta libera, non soggetta, quindi, al rispetto di forme particolari.
L'istanza deve essere trasmessa all'ufficio competente e contenere un'esposizione sintetica dei fatti corredata dalla documentazione idonea a comprovare le tesi sostenute. In particolare, deve essere specificato:

La presentazione di un'istanza di autotutela non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario. Pertanto, occorre prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tali termini.

autotutela-procedura.png
Competente per l'annullamento dell'atto illegittimo è lo stesso ufficio che ha emanato l'atto. Se l'annullamento n autotutela viene richiesto dal contribuente, la richiesta va presentata, quindi, all'ufficio he ha emanato l'atto.

Nel caso in cui l'istanza venga consegnata, per errore, ad un ufficio diverso da quello che ha emanato l'atto, quest'ultimo ha l'obbligo di consegnarlo all'ufficio competente.

Quando l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli oneri accessori è superiore a 516.456,90 euro, l’ufficio deve richiedere il parere della Direzione Regionale.

L'annullamento dell'atto illegittimo comporta automaticamente l'annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporterà l'annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l'obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.

Nel caso in cui l’ufficio non annulli, per “grave inerzia”, un atto per il quale ricorrano i requisiti per l’esercizio dell'autotutela, può farlo, in via sostitutiva, la competente Direzione Regionale.

Di seguito lo schema (fac simile) di istanza di autotutela che va presentata in carta libera

schema-di-istanza-di-autotutela-figura1

Per fare una domanda sull'autotutela,  sul contenzioso tributario, su fisco e tasse in genere, sulle cartelle esattoriali clicca qui.

26 Luglio 2013 · Giorgio Valli





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