Assegno presentato fuori termine e comunque scoperto – Protesto segnalazione in CAI e sanzione prefettizia

Assegno non pagato e non protestato

Assegno presentato fisicamente, non pagato non protestato per fuori termine, paga sanzione? Consegue la segnalazione al CAI? Vorrei risposte certe.

Assegno presentato fuori termine e comunque scoperto - Protesto segnalazione in CAI e sanzione prefettizia

Le daremo la risposta che siamo in grado di dare, dunque, senza alcuna certezza.

Per poter essere protestato e per poter dare avvio alle procedure di segnalazione in CAI e alla revoca di sistema, deve essere presentato nei termini.

Ovvero, entro:

Tuttavia, anche se non presentato nei termini, costituisce sempre titolo esecutivo nei confronti del traente (di chi ha emesso l'assegno); si perde, tuttavia, l’azione di regresso nei confronti dei giranti (cioè, l’azione che viene esperita nei confronti dei giranti, anziché nei confronti di colui che ha emesso l'assegno bancario, per ottenere il pagamento della somma indicata nell'assegno).

Decorsi i termini di presentazione, il traente (colui che ha emesso l'assegno bancario) può dare l’ordine alla Banca di non pagare l'assegno e può disporre altrimenti dei fondi senza incorrere nel reato (ormai depenalizzato) di emissione di assegni a vuoto.

In mancanza di tale ordine, la Banca può pagare ugualmente l'assegno anche dopo la scadenza del termine (articolo 35 regio decreto 1736/33) e, nel caso di mancanza di fondi sufficienti a coprire l'assegno, elevare il protesto e procedere alla segnalazione in CAI cui consegue anche una sanzione irrogata dal Prefetto.

12 Ottobre 2012 · Andrea Ricciardi





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