L’ordine di non pagare l’assegno ha efficacia solo dopo la scadenza del termine di presentazione
L’assegno è un titolo esecutivo: ciò significa che, se presentato all'incasso nei termini previsti dalla legge e decorrenti dalla data indicata nel modulo, deve essere pagato. Il termine di presentazione è:
- otto giorni, se l'assegno è pagabile nello stesso comune in cui è stato emesso;
- quindici giorni, se l'assegno è pagabile in un comune diverso da quello in cui è stato emesso
L'assegno, anche se non presentato nei termini, rappresenta sempre un titolo esecutivo nei confronti del traente (di chi ha emesso l'assegno).
Decorsi i termini di presentazione indicati in apertura dell'articolo, tuttavia, in caso di mancato pagamento per mancanza di fondi, il beneficiario non può più agire nei confronti degli eventuali giranti per ottenere la somma indicata nell'assegno.
Inoltre, solo dopo che siano spirati i termini di presentazione, il traente (colui che ha emesso l'assegno) può dare l’ordine al trattario (Banca o Posta) di non pagare l'assegno e può disporre altrimenti dei fondi senza incorrere nel reato (ormai depenalizzato) di emissione di assegni a vuoto. In mancanza di tale ordine, la Banca può pagare ugualmente l'assegno, anche dopo la scadenza del termine.
La banca è tenuta a pagare un assegno bancario posto all’incasso decorsi sei mesi dalla datazione, quando il traente mantiene il c/c presso l’istituto e non sia pervenuta la revoca al pagamento del titolo.
La risposta è affermativa, in linea con il contenuto dell’articolo.