Sanzione prefettizia per assegno scoperto – Entro quanto tempo va pagata?


La sanzione va pagata entro 60 giorni per evitare la successiva emissione di una cartella esattoriale





Questa mattina ho ricevuto una raccomandata dalla prefettura riportante la sanzione amministrativa di 1032 euro più una decina di euro di spese di cancelleria per un assegno (bancoposta) emesso nel Marzo 2013. Sanzione da pagare con modello F23 a favore di Equitalia. La domanda che vorrei porre è: entro quanto tempo va pagata questa sanzione? Ho letto attentamente la raccomandata ma non è indicato alcun termine perentorio salvo in un punto dove dice che posso fare ricorso entro 10 giorni, dovrei desumere che va pagata entro 10 giorni?

L’emissione di assegni senza autorizzazione e/o senza provvista (cosiddetti assegni a vuoto o scoperti) sono illeciti amministrativi che vengono puniti con sanzioni pecuniarie e accessorie.

Qualora il traente non abbia provveduto al pagamento tardivo dell’assegno scoperto, oppure in ogni caso, qualora l’assegno sia stato emesso senza autorizzazione, il Prefetto notifica al trasgressore un’ordinanza-ingiunzione con la quale viene ingiunto il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria e di spese di notifica sostenute per l’intera procedura.

In particolare, per l’emissione di assegni senza autorizzazione (articolo 1 legge 386/90) è prevista una sanzione principale pecuniaria che va da un minimo edittale di mille e 32 euro ad un massimo edittale di 12 mila e 394 euro. Per l’emissione di assegni senza provvista (articolo 2 legge 386/90), la sanzione principale pecuniaria va da 516 a 6 mila e 197 euro.

Chi riceve un’ordinanza-ingiunzione deve effettuare il pagamento della somma complessivamente ingiunta entro 60 giorni, presso qualsiasi sportello bancario o postale, utilizzando il modello di pagamento F23 e indicando i seguenti codici: anno e numero di protocollo presente nell’ordinanza; codice tributo: 741T per la sanzione amministrativa e 942T per le spese di notifica e di procedimento; codice ufficio: B (+ sigla della provincia); causale: PA.

Il mancato pagamento della sanzione ingiunta comporta la sua riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo esattoriale del relativo credito erariale.

Il termine di 10 giorni si riferisce alla possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta; possibilità che, tuttavia, nel suo caso, per l’emissione di assegni senza provvista e/o senza autorizzazione, non è prevista. L’indicazione dei 10 giorni nella raccomandata è dunque da intendersi generica.

Entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione è possibile adire il Giudice di pace territorialmente competente per un ricorso.

In alternativa, entro 60 giorni va pagata la sanzione per evitare la successiva emissione di una cartella esattoriale.

22 Novembre 2016 · Simone di Saintjust


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