Pagamento con assegno » Il creditore può rifiutarlo esclusivamente per giustificato motivo

Il creditore può rifiutare il pagamento di una pendenza, da parte del debitore, tramite assegno? Si, ma solo se sussiste un giustificato motivo.

Il creditore può rifiutare il pagamento del prezzo mediante assegni bancari, solo per giustificato motivo. Tale giustificazione può risiedere nell’incertezza circa la provenienza dei titoli e nella difficoltà di verificarne la copertura degli stessi.

Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 20643/14.

La questione è particolarmente spinosa: qualora il debitore pretenda di corrispondere il dovuto al proprio creditore con un assegno, quest'ultimo può rifiutarsi di accettare questo tipo di pagamento?

Ebbene, da quanto si evince dalla pronuncia esaminata, il creditore può rifiutare il pagamento del prezzo mediante assegni bancari, ma solo se ha un giustificato motivo per farlo.

Per giustificato motivo può intendersi, ad esempio, il dubbio sulla provenienza del titolo o la difficoltà di verificarne la copertura.

Nell'emanare il verdetto, piazza Cavour si è ispirata ad un vecchio principio, ovvero quello che, nelle obbligazioni pecuniarie, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante assegno circolare, e mentre nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, può farlo nel secondo caso, ma solo per giustificato motivo. Concetto, questo, espresso nella sentenza 26617 del lontano 2007.

A parere degli Ermellini, dunque, se non vi sono ragioni ostative il creditore deve accettare necessariamente l'assegno e non può rifiutarlo per semplice capriccio.

Concludendo possiamo dire che, anche se indubbiamente l'assegno non è un mezzo integralmente sicuro, non garantendo, almeno prima battuta, la copertura del pagamento del prezzo, per poter rifiutare il pagamento con questo mezzo, il creditore deve avere dei motivi validi.

2 Ottobre 2014 · Andrea Ricciardi


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