Il pagamento del debito con assegno non circolare spedito al creditore estingue l’obbligazione salvo buon fine

L'assegno bancario o postale inviato tempestivamente al creditore e avente ad oggetto un importo corrispondente alle somme capitali e ai relativi interessi come dovute all'epoca del pagamento, costituisce, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, idoneo modo di estinguere l'obbligazione, senza che occorra un preventivo accordo tra le parti.

Peraltro, l'eventuale rifiuto del creditore a ricevere ed incassare l'assegno bancario e ad avviare azione esecutiva, costituisce comportamento contrario a buona fede laddove il motivo addotto sia individuato solo nella circostanza che il pagamento del debito sia avvenuto tramite un assegno non circolare.

L'estinzione dell'obbligazione, con l'effetto liberatorio del debitore, si verifica quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro ricadendo eventualmente sul debitore il rischio del mancato pagamento dell'assegno bancario o postale (quindi, salvo buon fine).

Per di più, poiché il concetto di domicilio del creditore non coincide con il domicilio anagrafico riconducìbile alla persona fisica, ma può individuarsi nella sede (filiale, agenzia o altro) della banca presso la quale il creditore ha un conto corrente, ciò implica che il pagamento dell'obbligazione può essere effettuato anche attraverso bonifico bancario o postale, il che assicura ugualmente la disponibilità della somma dovuta. Anche in questa circostanza il creditore può rifiutare il pagamento solo per giustificato motivo che deve allegare e, all'occorrenza, anche provare.

Questo l'orientamento dei giudici della Corte di cassazione con la sentenza 13658/10.

1 Ottobre 2014 · Ludmilla Karadzic


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