Licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo – Illegittimo se intimato per una crisi aziendale in corso da tempo
Il giustificato motivo oggettivo alla base del licenziamento del lavoratore deve essere valutato sulla base degli elementi di fatto esistenti al momento della comunicazione del recesso, la cui motivazione deve trovare fondamento in circostanze realmente esistenti, con la precisazione che nella nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento è riconducibile anche l'ipotesi del riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall'imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, imponendo una effettiva necessità di riduzione dei costi.
Ne consegue che, seppure i criteri di gestione dell'impresa restano riservati al datore di lavoro, in quanto espressione della libertà di iniziativa economica, compete pur sempre al giudice il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore.
Nel caso specifico esaminato dalla Corte di cassazione (sentenza 20534/15), il licenziamento per giustificato motivo oggettivo era stato intimato in ragione di una crisi dell’attività aziendale ormai in corso da tempo.
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