Apertura di credito – Obbligo di preavviso per il recesso o la riduzione dell’affidamento

In tema di apertura di credito (o fido), qualora l'operazione regolata in conto corrente sia a tempo indeterminato, il recesso può essere esercitato nel rispetto del termine di preavviso stabilito dagli usi o, in mancanza, entro 15 giorni.

La disciplina legislativa, tuttavia, è sovente derogata convenzionalmente: spesso, infatti, si prevede contrattualmente un termine di preavviso anche molto ridotto.

Secondo i profili contrattuali standard, infatti, la banca ha la facoltà di recedere, in qualsiasi momento anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno.

Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha statuito che, anche in caso di recesso per giusta causa o di esercizio di una clausola risolutiva espressa, il giudice è chiamato ad indagare la conformità a buona fede del comportamento della banca, per verificare che non sia stato compiuto un abuso del diritto. In particolare, secondo i giudici di legittimità (sentenza 15769/2004) l'interruzione brutale del credito bancario è causa di risarcimento del danno ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti e arbitrari.

20 Agosto 2015 · Simonetta Folliero




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