Accesso agli atti – Equitalia deve produrre copia conforme della cartella esattoriale anche se è decorso un quinquennio dalla notifica

La legge prescrive che l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notifica o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.

A parere dell’agente della riscossione, dunque, dopo la notifica al debitore della cartella esattoriale e decorso il quinquennio, non è o possibile soddisfare la richiesta di produrre copia integrale delle cartelle esattoriali, dal momento che vengono conservati, come consentito dalla legge, solo gli originali delle singole matrici recanti le relate di notifica.

Secondo i giudici amministrativi, invece (sentenza numero 308/15 TAR Campania - sezione Salerno), la cartella esattoriale costituisce presupposto di procedure esecutive e la richiesta di accesso ad essa è strumentale alla tutela dei diritti del contribuente. Con la conseguenza che il la cartella deve essere rilasciata, in copia, dalla società concessionaria al contribuente che abbia proposto, o voglia proporre, ricorso avverso atti esecutivi iniziati nei suoi confronti.

Non è sufficiente il mero deposito in semplice copia degli estratti di ruolo, perché vanno esibiti gli atti in copia integrale e conforme all’originale, allo scopo di consentire la piena conoscenza del loro contenuto: il contribuente, infatti, vanta un interesse concreto e attuale all’ostensione di tutti gli atti relativi alle fasi di accertamento, riscossione e versamento, dalla cui conoscenza possano emergere vizi sostanziali procedimentali tali da palesare l’illegittimità totale o parziale della pretesa impositiva.

Sempre a parere dei giudici amministrativi, non può negarsi il diritto al debitore d’acquisire copia delle cartelle esattoriali semplicemente in base alla prescrizione di legge secondo cui il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice e la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento e ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione.

Dalla legge non può derivare l'assunto, così come asserito da Equitalia, che, terminato il periodo entro il quale la Pubblica Amministrazione deve necessariamente custodire i documenti di propria competenza, la medesima sarebbe esonerata dal correlativo obbligo di esibizione degli stessi.

Equitalia ha, pertanto, l’obbligo di ricercare gli originali delle cartelle esattoriali nei propri archivi e di consentirne l’accesso, salvo che lo stesso agente della riscossione non dichiari, fornendone prova certa, che per alcune, o tutte, di esse, non è più in possesso dell’originale o di eventuali copie.

18 Febbraio 2015 · Paolo Rastelli





Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!