Accesso agli atti – Anche se sono trascorsi più di cinque anni dalla data di notifica, il debitore deve poter prendere visione delle cartelle esattoriali non ancora prescritte

Come previsto dalla normative vigente, il concessionario della riscossione deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notifica o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.

Infatti, il debitore vanta un interesse concreto ed attuale all’ostensione di tutti gli atti relativi alle fasi di accertamento, riscossione e versamento, dalla cui conoscenza possano emergere vizi sostanziali procedimentali tali da palesare l’illegittimità totale o parziale della pretesa impositiva e come l’accesso ai documenti non può essere soddisfatto dall'esibizione di un documento che l’amministrazione e non il privato ricorrente giudica equipollente.

E', quindi, diritto del debitore ottenere la visione delle cartelle per le quali ancora non fosse trascorso il periodo quinquennale di conservazione, non potendo essere considerate equipollenti gli eventuali estratti delle iscrizioni a ruolo messi a disposizione da Equitalia e dalle quali non può in alcun modo desumersi la pretesa erariale portata ad esecuzione, con una significativa lesione delle prerogative riservate al contribuente dal nostro ordinamento.

Tuttavia, costituisce precipuo interesse dell’esattore, nonché preciso onere improntato alla diligenza, conservare, in caso di mancata riscossione dei tributi nel quinquennio e in occasione di rapporti giuridici ancora aperti e non definiti, la copia della cartella oltre i cinque anni, per tutto il periodo in cui il credito portato ad esecuzione non sia stato recuperato, in modo da conservarne prova documentale ostensibile, anche a richiesta dei soggetti legittimati, nelle varie fasi di definizione del rapporto, onde poter compiutamente esercitare le prerogative esattoriali.

Permane, pertanto, in capo ad Equitalia, l’obbligo di conservare gli atti relativi alle pretese esattoriali, tra i quali assume rilievo principale la cartella di pagamento, con conseguente obbligo di ostensione alla richiesta del contribuente, che solo in tal modo, non essendo trascorso il periodo decennale di prescrizione, potrà esercitare gli strumenti di tutela messi a disposizione dall’ordinamento.

Così hanno stabilito i giudici amministrativi del Consiglio di Stato nella sentenza 5410/15.

2 Dicembre 2015 · Paolo Rastelli


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