Accesso agli atti - obblighi di ostensione per Equitalia e concessionari della riscossione
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Per i concessionari della riscossione in generale e quindi anche, in particolare, per Equitalia, vige la norma dell’articolo 26 comma 4 del dpr 602 del 1973 che li obbliga a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notifica o l’avviso del ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.
Come si vede, in relazione alla particolare tipologia di atti detenuti, il legislatore individua direttamente un obbligo di custodia degli atti ed un dovere di ostensione su mera richiesta del contribuente. Le disposizioni sul diritto di accesso agli atti risultano pertanto di maggiore definizione e speciali rispetto alla disciplina generale del procedimento amministrativo in quanto, in questo caso, la valutazione sulla sussistenza di un interesse all’esibizione è fatta direttamente dalla legge, e non va più svolta caso per caso.
A maggior ragione, quindi, la richiesta del contribuente non può essere valutata sotto il profilo della meritevolezza soggettiva da parte del concessionario, obbligato ex lege alla custodia ed all’esibizione, senza che allo stesso residui alcun margine di scelta. Ciò in quanto la copia della cartella di pagamento costituisce uno strumento utile alla tutela giurisdizionale delle ragioni del contribuente e il concessionario della riscossione non ha quindi alcuna legittimazione a sindacare le scelte difensive eventualmente operate dal cittadino.
20 Maggio 2014 · Paolo Rastelli
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