Separazione fra coniugi ed assegnazione alla moglie della casa familiare di proprietà esclusiva del marito – Chi deve pagare le spese per i lavori di ristrutturazione del condominio?

Nell'ipotesi che, in seguito a separazione giudiziale fra coniugi, la casa familiare di proprietà esclusiva del marito venga assegnata alla moglie affidataria dei figli minori (con conseguente costituzione di un diritto di abitazione) e che l’assemblea condominiale deliberi l'esecuzione di importanti lavori sull'edificio, comprendente l’immobile assegnato, la domanda che ci si pone è se le spese di ristrutturazione debbano essere poste a carico del proprietario esclusivo del bene oppure del titolare del diritto di abitazione.

Secondo il consolidato indirizzo dei giudici di legittimità, le spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni costituiscono l'oggetto di un’obbligazione reale (o propter rem), in cui la qualità di debitore dipende dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa nel momento in cui sorge l'obbligazione.

Ora, è evidente che l'obbligazione di ciascun condomino di contribuire alle spese per la conservazione dei beni comuni nasce nel momento in cui é necessario eseguire le relative opere, mentre la delibera dell'assemblea di approvazione della spesa rende liquido il debito.

E, dunque, la risposta alla domanda formulata all'inizio dell'articolo è semplice: tutto dipende dalla data della delibera condominiale di approvazione delle spese di ristrutturazione rispetto alla costituzione del diritto di abitazione in capo al soggetto assegnatario della casa familiare. Se la delibera dell'assemblea condominiale di approvazione della spesa è anteriore alla data di costituzione del diritto di abitazione, allora tale spesa va posta a carico del marito, proprietario esclusivo del bene, all'epoca libero da vincolo derivante dal diritto di abitazione concesso alla moglie in seguito all'intervenuta separazione giudiziale.

Questo l'orientamento che emerge dalla lettura della sentenza 9998/2017 della Corte di cassazione.

30 Maggio 2017 · Marzia Ciunfrini




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