Al marito obbligato non basta corrispondere l’assegno di mantenimento – deve pagare anche le rate del mutuo della casa assegnata alla moglie separata
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare prevede la punibilità di chiunque faccia mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori o al coniuge, ancorché legalmente separato non per sua colpa.
Tra i mezzi di sussistenza va ricompreso anche l’alloggio familiare, e quindi si rende responsabile del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il coniuge che, con la sua condotta, rischia di far perdere alla moglie e ai figli la casa in cui essi vivono. In altre parole, la casa di abitazione rientra tra i mezzi di sussistenza che devono essere assicurati al coniuge (anche separato non per colpa) e ai minori.
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare può, ad esempio, configurarsi quando il marito obbligato a versare l'assegno di mantenimento, stabilito dal giudice in sede di separazione, omette di contribuire al pagamento delle rate del mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione assegnata all'altro coniuge.
Con tale condotta, infatti, egli priva sostanzialmente la moglie del contributo per il mantenimento, contributo che viene necessariamente distratto per servire il pagamento delle rate del mutuo.
In questo modo hanno argomentato la propria decisione i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 33023/14.
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