Multa senza contestazione immediata – Termini di notifica verbale

Multa e contestazione immediata - Termini di notifica?

Ho subito una sanzione amministrativa, per eccesso di velocita', senza contestazione immediata.

Dopo circa quattro mesi mi è stato notificato il verbale di multa presso la mia abitazione.

Ho saputo che da qualche anno ci sono state delle modifiche riguardo i termini di notifica per le multe fatte per violazione del codice della strada.

Che cosa è cambiato in sostanza?

Di quanti giorni è il termine di notifica del verbale di multa?

Multa e contestazione immediata - Nuovi termini di notifica

Si, ci sono state alcune innovazioni in merito: infatti, è stato ridotto da 150 a 90 giorni il termine per la notifica del verbale di multa nelle ipotesi in cui non sia stata fattibile la contestazione istantanea della trasgressione.

In quel caso nel verbale dovranno essere indicate espressamente le ragioni per cui non è stata possibile la contestazione immediata.

Difatti, motivazioni generiche potrebbero autorizzare la proposizioni di un plausibile ricorso.

Per calcolare il termine di novanta giorni bisogna cominciare a contare dal giorno successivo a quello dell'accertamento, fino al novantesimo giorno incluso.

Infatti, l’articolo 201 del nuovo codice della strada, così come modificato dall'articolo 36 della legge numero 120 del 29 luglio 2010, in merito alla decorrenza dei 90 giorni, recita così: dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.

Quindi, nelle ipotesi di successiva identificazione dell'effettivo contravventore, per vagliare il rispetto della operante normativa è opportuno richiedere all'organo di polizia procedente l’accesso agli atti, riscontrando così il rispetto del termine di notifica della multa.

L’Amministrazione può superare il termine dei 90 giorni nella notifica al trasgressore se dimostra che il ritardo è stato dovuto alle difficoltà nell’individuazione del soggetto.

È il caso, per esempio delle auto in leasing o di proprietà di società e condotte da dipendenti.

In questi casi, l’autorità pubblica ha 90 giorni per comunicare l’infrazione al proprietario del mezzo.

Dopodichè, il titolare, ha ulteriori 60 giorni per comunicare le generalità del trasgressore e, a partire da tale comunicazione, l’amministrazione ha ulteriori 90 giorni per la notifica del verbale al conducente.

Altra questione, invece, riguarda la disciplina delle notifiche effettuate a mezzo posta.

Il rispetto del termine dei 90 giorni non deve avere a riferimento, come termine finale, il giorno in cui il destinatario ha ricevuto l’atto, ma il momento in cui l’amministrazione accertatrice ha consegnato il plico da notificare all'ufficio postale o all'ufficiale giudiziario.

Pertanto, qualora il ritardo nella notifica sia addebitabile a un disservizio postale ciò non rende invalida la notifica.

In altre parole, l’amministrazione sarà in regola se entro i 90 giorni ha consegnato l’atto all'ufficiale giudiziario o al servizio postale.

Quindi,andrà sempre verificato se la notifica del verbale di multa, sia stata correttamente eseguita anche nel caso di temporanea irreperibilità e compiuta giacenza.

Nei casi in cui non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilita’ o incapacita’ o rifiuto de destinatario o dei terzi, l’ufficiale giudiziario o l’addetto delle poste deposita l’atto, rispettivamente, nella casa comunale (affissione all'albo pretorio) o presso l’ufficio postale.

Il destinatario dev’essere messo al corrente di detto deposito con l’invio di una raccomandata a/r informativa.

Sia nel caso di ricorso ai messi comunali o agli ufficiali giudiziari, sia nel caso di utilizzo dei servizi postali, la notifica si intende perfezionata, per il destinatario, decorsi 10 giorni di giacenza senza ritiro dell'atto.

Una sentenza della Corte Costituzionale (3/2010) ha, infatti, uniformato i due tipi di notifica prevedendo che la notifica, comunque sia eseguita, deve ritenersi perfezionata, per il destinatario, decorsi 10 giorni dall'invio della raccomandata informativa di avviso di giacenza.

Una volta rispettate le suddette disposizioni, ovvero quando l’amministrazione puo’ dimostrare il regolare invio degli avvisi, la notifica si ritiene perfezionata in quanto in tal modo il destinatario è stato messo in grado di conoscere l’esistenza dell'atto e della sua notifica.

Questo è un concetto molto importante, a livello giuridico, da approfondire quando si intenda contestare una notifica come viziata o irregolare facendo specifiche verifiche presso l’ente emittente e l’ufficio postale.

Notifica Multa

In conclusione:

  1. in caso di notifica postale l’obbligo di avviso al destinatario della consegna dell'atto nelle mani di terzi o in giacenza, con invio di una seconda raccomandata a/r, non esisteva fino alla conversione in legge del decreto “milleproroghe” (d.l.248/2007 convertito nella legge 31/2008). La legge 31/2008, infatti, all'articolo 36 comma 2 - quater e quinquies - ha modificato l’articolo 7 della legge 890/82, sancendo l’esistenza di tale obbligo per le notifiche postali effettuate dalla data della propria entrata in vigore, ovvero dal 1/3/2008.
  2. per il mittente, ai fini dei calcoli relativi alla decadenza e alla prescrizione, la notifica si perfeziona nel momento in cui l’atto viene consegnato al messo notificatore o alle poste;
  3. per il destinatario/debitore, ai fini del calcolo del termine utile per contestare o pagare, la notifica si perfeziona con la data di ricezione dell'atto (in sua mano o in quella di terzi abilitati) oppure decorsi 10 giorni dall'invio della raccomandata informativa di avviso di giacenza senza ritiro dell'atto.

Il termine per ricorrere davanti al giudice (30 giorni dalla notifica) decorre dal momento della consegna dell'atto al destinatario o da quando questi è messo in condizione di conoscere l’atto stesso.

5 Febbraio 2013 · Andrea Ricciardi


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2 risposte a “Multa senza contestazione immediata – Termini di notifica verbale”

  1. crisf86 ha detto:

    Buongiorno, come specificato nella pagina principale invio una richiesta tramite commento non avendo possibilità di inserirne una nuova.
    Alcuni giorni fa ho ricevuto una cartella esattoriale da parte di Equitalia per un verbale di aprile 2008. io sono certo di non aver mai ricevuto tale verbale e nella cartella non viene menzionata la data di notifica dello stesso.
    Mi sono recato questa mattina all’Equitalia in Via aurelia a roma, nella quale un poco gentile dipendente mi ha detto di recarmi alla polizia municipale per avere copia del verbale. Mi reco alla municipale in via Aurelia, qui trovo una persona molto gentile che mi mostra sul computer una copia poco leggibile della ricevuta di consegna del verbale. quello che è certo è che la firma riportata non è ne del destinatario, ne di uno di noi familiari. Essendo poco leggibile non si capisce neppure come si sia qualificata tale persona. Va comunque detto che non abbiamo un portiere ma degli addetti alla sicurezza. mi viene consigliato quindi di recarmi all’ufficio postale per risalire a questa copia della notifica. Recatomi all’ufficio postale di Bravetta da un controllo al terminale non risulta più la copia della raccomandata: questa ormai è già stata inviata al macero.
    Come dovrei comportarmi ora? il verbale non l’ho mai ricevuto, l’equitalia non si interessa minimamente, la municipale ha una copia illegibile della consegna e lìufficio postale l’ha inviata al macero!

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