Multa per violazione del codice della strada – il ricorso al prefetto

Multa per violazione del codice della strada - Termini e modalità di presentazione del ricorso al Prefetto

Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.

Le nuove norme del Codice della Strada consentono di presentare il ricorso direttamente al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; oppure all'ufficio o al comando che ha elevato la multa (ad esempio Vigili urbani, Polizia stradale ecc.

). Il ricorso può essere consegnato direttamente oppure inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno.

In entrambi i casi si possono allegare i documenti ritenuti idonei a dimostrare la fondatezza del ricorso e può essere richiesta l'audizione personale.

Se il Prefetto riceve direttamente il ricorso, deve trasmetterlo entro trenta giorni all'ufficio o comando cui appartiene l'organo che ha elevato la multa, che nei successivi sessanta giorni è tenuto a rinviare gli atti al prefetto, accompagnati dalle deduzioni tecniche utili a respingere o confermare le risultanze del ricorso.

Se il ricorso è stato presentato o inviato direttamente all'ufficio che ha elevato la multa, questo ha sessanta giorni di tempo per inoltrarlo al prefetto, con le deduzioni di cui sopra.

Multa per violazione del codice della strada – Come si svolge e si conclude il procedimento di ricorso al Prefetto

Il Prefetto, esaminati i documenti, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta

  • se respinge il ricorso emette entro centoventi giorni (che decorrono dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio che ha elevato la multa) un'ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione, più le spese del procedimento;
  • se invece accoglie il ricorso il prefetto, nello stesso termine di centoventi giorni, dispone l'archiviazione degli atti, comunicandola all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

L'ordinanza che dispone il pagamento deve essere notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento entro centocinquanta giorni dalla sua adozione; il pagamento della somma e delle spese deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica.

Il ricorso di intende accolto decorsi centoventi giorni senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto e comunque decorsi 210 giorni dalla ricezione del ricorso da parte del prefetto se gli è stato inviato direttamente o di 180 giorni se il ricorso gli è stato inviato attraverso l'ufficio o comando che ha elevato la multa.

Multa per violazione del codice della strada – Quando può essere presentato il ricorso al verbale di multa

Il ricorso può essere, ad esempio, proposto nei seguenti casi:

  • i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione;
  • manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione;
  • manca l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);
  • manca l'indicazione della norma violata;
  • notifica fuori termine, se la multa viene notificata trascorsi i 150 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione.

Oltre a questi motivi "formali", si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali:

  • mancanza di un segnale;
  • fatto svoltosi diversamente da quanto descritto;
  • errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt'altro luogo (eventualmente allegando dichiarazioni di testimoni od indicando altre prove).

E' bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla fiducia preferenziale" che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali.

Per fare una domanda sul ricorso al Prefetto, su multe e ricorsi in genere e su cartelle esattoriali originate da multe clicca qui.

19 Luglio 2013 · Giuseppe Pennuto


Commenti e domande

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3 risposte a “Multa per violazione del codice della strada – il ricorso al prefetto”

  1. monica campadello ha detto:

    Io ho attraversato una zona ztl premetto sono disabile ed avevo il tesserino esposto ed alcuni minuti prima avevo incontrato vigile urbano ed avevo chiesto se potevo varcare quel tratto e lui mi ha risposto certamente si viste le sue condizioni, per cui ho effettuato ciò ed ora mi arriva multa per accesso due multe a distanza di pochi minuti e se voglio fare ricorso alla prefettura volevo cortesemente sapere quali documenti mandare e come fare. ho 60 giorni di tempo e devo effettuare raccomandata con ricevuta di ritorno?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Il ricorso va inoltrato entro 60 giorni dalla data in cui è stata accertata l’infrazione (in pratica, la data in cui le è stato notificato il verbale) ed inviato con raccomandata AR alla Prefettura della provincia del luogo in cui l’infrazione è stata commessa. Si tratta di una semplice resoconto di come si sono svolti i fatti: nel suo caso, in subordine all’accoglimento dell’istanza di annullamento della sanzione va chiesta l’applicazione del cumulo, e non la continuazione, della trasgressione (sempre che il cumulo non sia stato già applicato nel verbale – in pratica, lei chiede l’applicazione di una sola sanzione, sebbene maggiorata, rispetto alla somma delle due distinte sanzioni per attraversamento non autorizzato della ZTL). Deve allegare la documentazione che accerta la disabilità, dichiarando, nel ricorso, che era stata costretta a passare per emergenza, in relazione a motivi medici urgenti, legati al suo handicap oltre, naturalmente, ad una copia del verbale. Inutile richiamare l’episodio del vigile che, verbalmente, le ha dato il via libera.

      Il consiglio, comunque, è quello di rivolgersi al Giudice di pace (GDP): il Prefetto è parte in causa (un impiegato dell’ Amministrazione statale) e difficilmente accoglierà il ricorso se dal divieto alla circolazione in ZTL non risultavano esentati i portatori di disabilità. Potrà comunque rivolgersi al GDP entro 30 giorni dall’eventuale rigetto prefettizio dell’istanza di annullamento della sanzione.

  2. angelo pisani ha detto:

    Multe, il ricorso al prefetto contro il verbale “stoppa” l’esecuzione della cartella esattoriale

    Il trasgressore segna un punto contro la sanzione amministrativa. Il ricorso al prefetto contro il verbale di contestazione impedisce alla cartella di iniziare l’esecuzione esattoriale.

    E se il giudice qualifica la domanda del responsabile della violazione come opposizione all’ordinanza-ingiunzione, anche se l’opponente ha fatto valere motivi riconducibili all’articolo 615 del Codice di procedura civile, la sentenza è impugnabile con il ricorso per cassazione e non con l’appello. Lo ribadisce la Suprema corte con la sentenza 26173/09.

    Il caso

    Solo l’accoglimento del ricorso contro il verbale fa scattare l’annullamento dell’accertamento, osserva il giudice di prime cure. E il via libera del prefetto è tutt’altro che scontato.

    Ma ciò non basta per rigettare l’opposizione proposta dal trasgressore, che si è già rivolto all’ufficio del Governo, contro la cartella esattoriale. Fin quando il rappresentante dell’Esecutivo nella Provincia non si pronuncia, l’ufficio non ha titolo per emettere la cartella esattoriale ed esigere il pagamento.

    La Suprema corte, dunque, decide nel merito e accoglie la domanda originaria del trasgressore. Come può agire il responsabile della violazione? Nella specie l’automobilista indisciplinato contesta l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo per mancanza del titolo: il rimedio è l’opposizione all’esecuzione ex articolo 615 Codice di procedura civile.

    Il giudice di pace, invece, applica il rito di cui alla legge 689/81, qualificando la domanda come opposizione all’ordinanza-ingiunzione, che si configura ad esempio quando il verbale non è stato notificato (l’opposizione agli atti esecutivi riguarda invece i vizi della cartella).

    In questo caso vale il principio dell’apparenza: il mezzo d’impugnazione esperibile va identificato con riferimento alla valutazione del giudice, al di là della sua esattezza.

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