Il pegno rotativo – Di cosa si tratta

Il contratto di pegno rotativo è sorto nella prassi bancaria, allo scopo di risolvere un problema postosi in tema di pegno di titoli di credito, la cui scadenza è spesso più ravvicinata della prevedibile durata del rapporto di garanzia.

Il riconoscimento della validità del patto si fonda anche sulla considerazione che i titoli nuovi rappresentano il reinvestimento di quelli scaduti e dunque possono essere anche di valore inferiore a quelli oggetto di rinnovo alla scadenza: in tal modo, il patto di rotatività, in virtù del quale si prevede, fin dall'origine, la sostituzione totale o parziale dei beni oggetto della garanzia, considerati non nella loro individualità ma per il loro valore economico, è idoneo a salvaguardare la continuità del rapporto di garanzia.

Il momentaneo accredito sul conto corrente del debitore, da parte della banca, della somma riveniente dalla vendita dei titoli originariamente costituiti in pegno a favore della banca stessa non implica l'estinzione del pegno medesimo. La banca mantiene, dunque, la prelazione sui titoli costituiti in pegno rotativo, ma il codice civile prescrive che il pegno deve risultare da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e dei titoli concessi in pegno dal debitore.

I giudici della Corte di cassazione, tuttavia, hanno ritenuto (sentenza 25796/15) che il requisito di scrittura con data certa per il contratto di pegno rotativo deve intendersi esclusivamente con riferimento all'atto di costituzione del pegno e non ai successivi rinnovi attraverso la sostituzione del titolo originariamente costituito in garanzia e nel frattempo venuto a scadenza.

In pratica, ai fini dell'avvicendamento dei beni nel patrimonio del garante, la verifica dei requisiti previsti dal codice civile non va dunque operata anche con riguardo ai successivi trasferimenti del vincolo: ciò che occorre è che la sostituzione dei beni sia accompagnata dalla specifica indicazione dei beni sostituiti e dal riferimento all'accordo originario. Proprio tale collegamento permette che il vincolo di pegno non debba trovare titolo in una nuova e diversa volontà delle parti, ma nel patto originariamente concluso.

Né il transito temporaneo del controvalore dei titoli pregressi, prima del reimpiego, in un conto corrente del debitore vale ad estinguere definitivamente il pegno rotativo, il quale immediatamente si ricostituisce sui nuovi titoli, con tale somma acquistati.

24 Dicembre 2015 · Ludmilla Karadzic


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