Nuovo pignoramento a rettifica del precedente – Nessuna efficacia nei confronti del terzo che nel frattempo ha acquistato l’immobile

Cosa accade se il creditore indica erroneamente, nell'atto di pignoramento notificato al debitore e nella nota di trascrizione, i dati identificativi dell'immobile pignorato e successivamente, su invito del giudice dell'esecuzione procede a regolarizzare la trascrizione, ma nel frattempo il debitore aliena l'immobile?

A parere dei giudici della Corte di cassazione (sentenza 5780/2017) il nuovo pignoramento eseguito in rettifica del primo non può raccordarsi con quello di cui è stato emendato l'errore.

Il nuovo pignoramento non è opponibile nei confronti del terzo che ha acquistato l'immobile, di proprietà del debitore sottoposto ad esecuzione, ma libero da vincoli, dopo il primo pignoramento (errato), ma prima della trascrizione del pignoramento in rettifica.

Per i giudici di legittimità, infatti, la notifica al debitore sottoposto ad esecuzione è l’atto di inizio del processo esecutivo, necessario e sufficiente per la produzione di effetti autonomamente rilevanti quali il vincolo di indisponibilità sul bene e la costituzione del debitore in qualità di custode; mentre la trascrizione nei registri immobiliari ha la funzione di completare e perfezionare il pignoramento, determinando effetti di natura sostanziale, come la condizione di efficacia dell'atto di pignoramento nei confronti dei terzi eventuali acquirenti del bene pignorato.

Dalla reciproca interazione, per complementarietà, delle due descritte articolazioni del pignoramento immobiliare (notifica e trascrizione), ed in particolare dalla rilevanza della trascrizione quale atto integrativo della sua efficacia (preordinata, cioè, alla opponibilità ai terzi) deriva poi che qualora l’atto di pignoramento, anche in una sola delle due componenti, sia inficiato da un vizio da cui deriva assoluta incertezza (ad esempio, l' omessa o erronea individuazione del debitore sottoposto ad esecuzione o dei beni vincolati), la mera rettifica della trascrizione non può che produrre i suoi tipici effetti sostanziali solo a partire dal momento in cui essa viene compiuta.

Tutto quanto sopra esposto a voler tacere del fatto che un nuovo pignoramento ha rilievo del tutto autonomo rispetto al pregresso e che il pignoramento impropriamente denominato "in rettifica" è una categoria totalmente sconosciuta al vigente ordinamento normativo.

24 Aprile 2017 · Lilla De Angelis




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6 risposte a “Nuovo pignoramento a rettifica del precedente – Nessuna efficacia nei confronti del terzo che nel frattempo ha acquistato l’immobile”

  1. Anonimo ha detto:

    Buona sera vorrei un vostro consiglio: ho ricevuto decreto ingiuntivo da parte di folletto per un debito di circa cinquecento euro me ne chiedono mille. La mia domanda è visto che non ho nessun reddito a parte una pensione di invalidità di seicento euro e la casa di proprietà cosa devo aspettarmi?

    • Possiamo risponderle che la pensione di invalidità è impignorabile e che l’espropriazione della casa ad opera del creditore sottopone quest’ultimo a spese e tempi di attesa sicuramente non giustificabili per tentare il recupero di mille euro.

  2. Anonimo ha detto:

    Mi sono aggiudicato all’asta al quarto esperimento un immobile il 26/3/2019, il 16/04/2019 ho provveduto al saldo prezzo e sono in attesa del decreto di trasferimento. L’immobile è ancora occupato senza titolo dal debitore esecutato, sebbene il G.E. abbia già emesso ordine di liberazione addirittura il 12/02/2018, disponendo la liberazione entro e non oltre 120 gg. dalla data del primo esperimento, ossia entro il 24/10/2018 (il primo esp. era il 26/06/2018). Ho sollecitato più volte via mail per iscritto il custode (che poi è anche delegato) ad attivarsi per liberare coattivamente l’immobile, come già ordinato dal G.E., ma lui preferisce prendere tempo, utilizzando pretesti anche ridicoli. Posso inoltrare io stesso, che non sono Avvocato, istanza al G.E. chiedendo l’attuazione di ciò che il G.E. stesso ha già ordinato oltre un anno fa, ossia la liberazione dell’immobile, ma che il custode non ha ancora attuato con colpevole ritardo? Vorrei cortesemente un Vostro consiglio.
    Saluti Stefano

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Il consiglio è quello di affidarsi ad un avvocato esperto ed affidabile, con il mandato di liberare l’immobile al più presto possibile: continuando a scrivere lei via mail o via posta si espone al rischio di subire pratiche dilatorie da gente che conosce le procedure di sgombero coattivo.

      Capisco che avrebbe voluto risparmiare la parcella: ma se vuole davvero risolvere il problema le conviene prendere il toro per le corna, come si suol dire.

  3. costantino_1 ha detto:

    in una comunicazione di ” ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI”” pervenuta tramite Atti Giudiziari consegnata tramite Ufficio Postale all’interno del documento nella descrizione dei pignorati figura l’esatta descrizione di uno e invece nella individuazione dell’altro pignorato ( due coniugi conviventi) pur apparendo esatto il Nome (*) e il Cognome con l’indirizzo di residenza nella descrizione del codice fiscale appare differente così come la data di nascita . tale ATTO DI PIGNORAMENTO ha portato il blocco dei conti correnti bancari intestati in diverse banche a nome dell’elemento pignorato risultante con i dati errati. I conti in oggetto risultano intestati esclusivamente a nome dei coniuge in cui appare l’errore dei dati peraltro a nome di Ditta Individuale con partita iva nei dati dei conti correnti figurano in modo corretto sia la data di nascita che il codice fiscale) è possibile richiedere la rimozione del blocco e come effettuarla?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      E’ necessario presentare opposizione al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale territorialmente competente, al fine di liberare i conti correnti erroneamente pignorati. Ma serve un avvocato: successivamente il creditore procedente potrà essere citato in giudizio per il risarcimento danni e il rimborso delle spese legali sostenute dal soggetto incolpevole, per la liberazione dei conti correnti bloccati.

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