decisioni Arbitro Bancario Finanziario in tema di protesto e segnalazione illegittima in centrale rischi


Preavviso di segnalazione in centrale rischi private e diritto all’oblio – l’autorità per la privacy interviene a favore dei cattivi debitori e mette la parola fine ad interpretazioni arbitrarie di banche e finanziarie

13 Dicembre 2017 - Ornella De Bellis


Preavviso di segnalazione e permanenza massima dei dati del debitore nelle centrali rischi private - I chiarimenti dell'Authority per la privacy Alla luce delle numerose istanze (reclami, richieste di parere e ricorsi) pervenute nel tempo, l'Autorità per la protezione dei dati personali ha inteso fornire, con il provvedimento interpretativo 438/2017 del 26 ottobre, chiarimenti e indicazioni di carattere generale su talune disposizioni particolarmente controverse del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, che hanno generato dubbi interpretativi, incertezze e difficoltà applicative sia per gli operatori del credito, sia per i debitori. In particolare, come si può leggere nel seguito, Il Garante ha chiarito, inequivocabilmente, che la segnalazione nei Sistemi di Informazioni Creditizie (Sic) operata da banche e finanziarie creditrici è legittimata solo dalla dimostrazione dell'effettiva ricezione del preavviso da parte del [ ... leggi tutto » ]


Decisione dell’arbitro bancario finanziario (abf) » differenza con un accordo in convenzione di negoziazione assistita o con un verbale di conciliazione della controversia raggiunta con il coinvolgimento del mediatore

21 Luglio 2017 - Simonetta Folliero


L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa del contenzioso (in inglese, alternative dispute resolution, ADR) di tipo decisorio: l'ABF, cioè, stabilisce chi ha ragione e chi ha torto, ma né il cliente, né l'intermediario, sono vincolati dalle decisioni assunte; per cui entrambi hanno la possibilità di rimettere successivamente la controversia all'esame del giudice civile. L'Arbitro Bancario Finanziario non è un negoziatore: va ricordato che la procedura di negoziazione assistita richiede l'assistenza legale (non necessaria per il ricorso all'ABF) per il raggiungimento di un accordo di composizione del contenzioso fra le parti (convenzione di negoziazione assistita) che assume efficacia di titolo esecutivo ed è pertanto assimilabile a una sentenza dell'Autorità giudiziaria. L'Arbitro Bancario Finanziario non è nemmeno un mediatore (ADR di tipo facilitativo): con l'ADR di tipo facilitativo la procedura di mediazione, in caso di raggiungimento di un accordo, si conclude con un verbale di conciliazione della controversia, [ ... leggi tutto » ]


Avete deciso di chiedere un prestito, una carta di credito o aprire un conto corrente? – prima di scegliere la banca o la finanziaria a cui rivolgervi leggete questo articolo

30 Giugno 2017 - Simonetta Folliero


L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa (ADR) delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Rappresenta un'opportunità più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario: il procedimento si svolge in forma scritta e non è necessaria l'assistenza di un avvocato. Il cliente può ricorrere all'ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all'intermediario. Se la decisione dell'ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l'intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice. L'ABF si articola sul territorio nazionale in sette Collegi: Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino. La composizione di ciascun Collegio assicura che siano rappresentati gli interessi dei diversi soggetti coinvolti. L'ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia. [ ... leggi tutto » ]


Procedura di richiamo di un assegno bancario o postale privo di copertura – come evitare il protesto e la segnalazione alla centrale di allarme interbancaria (cai)

3 Settembre 2016 - Simonetta Folliero


Prima di passare alla trattazione del richiamo di un assegno bancario o postale privo di copertura, ci sembra utile ricordare che per traente si intende il soggetto che emette l'assegno; la banca trattaria è la banca presso la quale è intrattenuto il rapporto di conto corrente da cui devono essere prelevati i fondi per il pagamento dell'assegno al beneficiario (o portatore, in caso di assegni trasferibili); la banca negoziatrice è la banca alla quale il beneficiario consegna l'assegno con delega all'incasso conferita con la girata per incasso o per procura, così come previsto dall'articolo 26 del regio decreto 1736/1933 (legge assegno). Il richiamo del titolo da parte della banca negoziatrice presuppone, ovviamente, che il cliente della stessa (beneficiario o portatore dell'assegno) abbia revocato la procura ad incassarlo (previo accordo intervenuto con il traente). Sull'idoneità del richiamo ad impedire l'iscrizione in CAI la giurisprudenza non esprime orientamenti univoci. Secondo parte della [ ... leggi tutto » ]


Segnalazione in centrale rischi del socio sas in qualità di fideiussore e successiva cessione delle quote sociali

26 Agosto 2016 - Chiara Nicolai


L'Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione 3320/2015, ha giudicato corretto il mantenimento della segnalazione nella Centrale Rischi della Banca d'Italia (CR) a carico di un soggetto che, in un primo tempo, aveva sottoscritto una fideiussione per garantire l'esposizione debitoria di una società in accomandita semplice della quale era socio accomandante e, successivamente, aveva ceduto le proprie quote di partecipazione. Secondo il Collegio la cessione delle partecipazioni sociali non rappresenta un evento che valga a estinguere l'obbligazione fideiussoria; costituendo quest’ultima una garanzia accessoria rispetto all'obbligazione principale, ne segue la sorte e permane sino all'estinzione della stessa. La banca non aveva pertanto alcun obbligo di cancellare la segnalazione in CR, essendo ancora valida la garanzia prestata. Il ricorrente inoltre contestava di non aver mai ricevuto le comunicazioni periodiche dovute ai sensi dell'art. 119 TUB: in proposito il Collegio ha affermato che l'eventuale violazione degli obblighi informativi nei confronti del fideiussore non incide [ ... leggi tutto » ]