Mancato pagamento cartelle esattoriali – cosa è l’intimazione al pagamento o avviso di mora
Gli avvisi di intimazione (o "avvisi di mora") vengono inviati dall'Agente della Riscossione dopo che sia decorso un anno dalla notifica della cartella.
In mancanza, l’Agente della Riscossione non potrebbe - decorso il detto anno - attivare le procedure esecutive.
L'avviso di intimazione contiene:
- le generalità del destinatario dell'atto;
- il riferimento della cartella di pagamento;
- la descrizione dei tributi e degli oneri accessori dovuti dal cittadino.
Dalla data di notifica dell'avviso di intimazione, il cittadino ha a disposizione 5 giorni di tempo per effettuare il pagamento di quanto dovuto. Trascorsi 5 giorni, l'Agente della Risossione potrebbe legittimamente agire in via esecutiva.
L‘avviso di intimazione perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica.
Contro l'avviso di intimazione è possibile presentare ricorso all'Autorità giudiziaria competente (Commissione tributaria provinciale, Giudice di Pace o Tribunale, a seconda della tipologia del credito), analogamente a quanto previsto per le cartelle esattoriali.
Ho ritirato oggi in comune raccomandata cartella equitalia per residui DM10 poiché avevo pagato la parte in percentuale che mi avrebbe portato al penale.
A partire data richiesta 1999 a 2004 inail 2002 2005 cartella data di notifica (leggo) 2005. Adesso questa è una intimazione di pagamento entro 5 giorni importo 4.142,18 con oneri vari 4.316,08
Come mi devo comportare, cosa rischio: posso dilazionare?
Purtroppo lo stile telegrafico non ci aiuta a fornire risposte affidabili ed utili a chi ci legge.
Per quanto riguarda la rateizzazione della cartella esattoriale può certamente dilazionare, ricordando che la richiesta deve riferirsi all’intero importo iscritto a ruolo a carico del debitore.