Con la trascrizione dell’accettazione tacita effettuata contestualmente alla vendita di un immobile della massa ereditaria il chiamato consegue un notevole risparmio di costi

L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

L'accettazione tacita presuppone, quindi, l'esplicazione di un'attività personale del chiamato, con la quale venga posto in essere un atto incompatibile con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non nella qualità di erede, configurandosi, in tal modo, un comportamento che implica necessariamente la volontà di acquistare l'eredità.

Ad esempio, comportano accettazione tacita dell'eredità gli atti di disposizione di singoli beni ereditari (l'ipotesi ricorrente è quella della vendita di un bene immobile della massa ereditaria), o anche comportamenti concludenti del chiamato, che abbia posto in essere un atto o una serie di atti significativi della volontà di accettare (è stata riconosciuta tale volontà in correlazione ad azioni tese a rivendicare la proprietà di beni ereditari o al risarcimento per la loro mancata disponibilità).

Per converso, la presentazione della denunzia di successione presso l'Agenzia delle entrate non determina mai accettazione (tacita od espressa) dell'eredità comportando esclusivamente un adempimento di obblighi fiscali (pagamento delle imposte di successione).

L'accettazione tacita dell'eredità, proprio perché non è operata sulla base di una espressa dichiarazione di volontà in tal senso, né risulta necessariamente correlata ad un atto di per sé trascrivibile, non rientra nel novero degli atti soggetti a trascrizione obbligatoria. Tuttavia, se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, si può richiederne la trascrizione, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

In pratica, se il chiamato all'eredità trasferisce a terzi la proprietà di un bene immobile che fa parte della massa ereditaria, accettando tacitamente l'eredità, la vendita potrà essere trascritta prima come atto che comporta accettazione dell'eredità, e, successivamente come atto di trasferimento della proprietà.

Paradossalmente, il costo per imposte e spese, risulterà in tal caso inferiore a quello che l'erede avrebbe dovuto comunque sopportare attraverso un atto di accettazione espressa dell'eredità (davanti a notaio o tribunale), registrato e trascritto.

26 Ottobre 2015 · Stefano Iambrenghi




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2 risposte a “Con la trascrizione dell’accettazione tacita effettuata contestualmente alla vendita di un immobile della massa ereditaria il chiamato consegue un notevole risparmio di costi”

  1. Antonio1 ha detto:

    Mia madre e’ intestataria di metà della casa di famiglia, l’altra meta é intestata a noi tre fratelli.

    Io sono indebitato di una grossa cifra con Equitalia: come possiamo gestire la situazione? Ho letto che si può rinunciare all’eredità.

    A quali rischi andiamo incontro? Premetto che e’ una casa molto vecchia del valore all’incirca di 40.000 euro.

    • I creditori dei chiamati all’eredità che abbiano rinunciato possono farsi autorizzare, entro 5 anni dalla rinuncia, ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante debitore, al solo scopo di soddisfarsi sui beni del debitore e fino a concorrenza dei crediti vantati.

      Il chiamato debitore non acquisisce la qualità di erede perché questa non può essere attribuita contro la volontà di costui, ma cionondimeno, i creditori potranno soddisfarsi sui beni del debitore visto che saranno costoro ad accettare l’eredità in sostituzione del debitore chiamato.

      La soluzione radicale del problema consiste nella vendita della proprietà prima della morte di su madre, anche se bisogna aggiungere che l’espropriazione di un bene immobile solo cointestato al debitore non è proprio una passeggiata per il creditore.

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