Circolazione su un veicolo sprovvisto di assicurazione rc auto? » Se è stata eseguita contro la volontà del proprietario ciò va dimostrato

Automezzo sprovvisto di assicurazione rc auto: se la circolazione è avvenuta, per mano di un terzo, contro la volontà dell'effettivo proprietario, ciò va di mostrato per evitare che quest'ultimo subisca sanzioni.

Il titolare del mezzo non assicurato si presume sempre responsabile del suo utilizzo, fino a prova contraria.

Egli non può limitarsi a dimostrare che la circolazione del mezzo sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve arrivare a provare che la messa su strada sia avvenuta in modo occulto, vincendo delle resistenze e, quindi, forzando la propria categorica volontà.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con una recente ordinanza.

Da quanto si evince dalla decisione della Suprema Corte, per evitare la contravvenzione il proprietario deve provare che il veicolo, sprovvisto di assicurazione Rc auto, circoli contro la sua volontà.

In parole povere, se il mezzo non può circolare, poiché privo di assicurazione rc auto, il legittimo proprietario deve impedire che altre persone lo utilizzino, altrimenti risponde, egli stesso, delle conseguenti sanzioni per violazione del codice della strada.

A parere degli Ermellini, infatti, per il proprietario, l’unica difesa possibile per evitare la multa è dimostrare che il veicolo sia stato adoperato contro la sua volontà.

Praticamente, il titolare del veicolo, deve documentare che la sua volontà contraria si sia espressa in un vero e proprio comportamento ostativo, come, ad esempio, aver messo al sicuro il proprio mezzo in un garage.

Questo, poiché normativa vigente legge impone al proprietario legittimo un costante obbligo di custodia e vigilanza in qualsiasi ora del giorno o della notte.

Al contrario, in tale fattispecie, oltre alla multa, potrebbe sussistere anche il sequestro del veicolo.

22 Ottobre 2014 · Eleonora Figliolia




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