Assicurazione RC auto » Il diritto di rivalsa non può essere esercitato nei confronti del contraente che non risulta proprietario del veicolo e non lo conduceva al momento del sinistro

Come è noto, il contratto di assicurazione per la responsabilità civile auto sposta il rischio del sinistro dall'assicurato all'assicuratore: tuttavia, ciò non significa che il responsabile del sinistro e/o il proprietario del veicolo siano esonerati dall'obbligo di risponderne. L'articolo 144 del Codice delle assicurazioni private, infatti, stabilisce che per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.

Tuttavia la compagnia assicuratrice ha diritto di rivalsa (o di regresso) verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Il regresso è accordato dall'articolo legge 990/1969, articolo 18, all'assicuratore nei confronti dell’assicurato. Assicurato è il titolare dell’interesse esposto al rischio. Nell'assicurazione della responsabilità civile, l’interesse protetto dal contratto è quello a non patire un depauperamento del proprio patrimonio in conseguenza di domande risarcitorie proposte da terzi. Nel caso di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, pertanto, la qualità di assicurato può essere rivestita soltanto dalle persone la cui responsabilità civile potrebbe sorgere per effetto della circolazione del mezzo: e quindi il conducente e il proprietario del veicolo.

Pertanto, colui il quale si limiti a sottoscrivere il contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di un dato veicolo di cui non risulta essere proprietario, se al momento del sinistro non si trovava alla guida del mezzo, non va incontro ad alcuna responsabilità civile nei confronti del terzo danneggiato: e non essendo responsabile, non può nemmeno assumere la qualità di assicurato e pertanto trovarsi esposto all'eventuale rivalsa dell'assicuratore.

Si tratta di un principio giuridico ribadito dai giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 17963/2017.

23 Luglio 2017 · Eleonora Figliolia




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