recupero crediti - tutela privacy e dignità debitore


Telefonate continue ed insistenti indirizzate al debitore inadempiente e provenienti da una società di recupero crediti? e’ sufficiente presentare una querela per molestie se si desidera davvero porre fine alla persecuzione

Giovanni Napoletano - 16 Agosto 2019


Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a cinquecentosedici euro (articolo 660 del codice penale). La norma punisce il recare molestia o disturbo alle persone: la condotta può manifestarsi in qualsiasi luogo, pubblico o privato, ed anche per mezzo del telefono, e consiste nell'oggettiva idoneità a molestare terze persone, interferendo nell'altrui vita privata e nell'altrui vita di relazione. Per petulanza si intende ogni contegno di arrogante invadenza e [ ... leggi tutto » ]


Per configurare il reato di molestia basta anche una sola telefonata dell’addetto al recupero crediti già avvertito che la sua condotta non è gradita

Ludmilla Karadzic - 11 Febbraio 2018


Se per petulanza, ai fini della configurabilità del reato di molestie di cui all'articolo 660 del codice penale, si intende un atteggiamento di insistenza eccessiva e perciò fastidiosa, di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell'altrui sfera privata, non può, tuttavia, escludersi che l'effettuazione di due sole telefonate mute possa costituire espressione di petulanza nel senso anzidetto. Infatti, ai fini della sussistenza del reato di molestia deve considerarsi petulante l'atteggiamento di chi insiste nell'interferire nella altrui sfera di libertà anche dopo essersi accorto che la sua condotta non è gradita. Ne consegue che il reato di molestia o [ ... leggi tutto » ]


Tutela del debitore » il quadro delle normative più efficaci per ostacolare il creditore

Andrea Ricciardi - 9 Marzo 2017


Dal pignoramento all'esecuzione forzata, passando dagli assegni postdatati fino alla ricerca dei beni del debitore, fallimento, fondo patrimoniale e vendite all'asta: quali sono tutti gli ostacoli per il creditore a tutela del debitore? Approfondiamo la questione nei capitoli successivi. Come noto non esiste, in Italia, una carta fondamentale contenente con i diritti del debitore. Molte sono, però, le norme che stabiliscono alcune garanzie inderogabili in favore di chi è moroso e non ha adempiuto alle proprie obbligazioni. Le opinioni, comunque, sono assai contrastanti. Se da una parte si decanta il fatto che l'Italia tuteli più i debitori che i creditori, [ ... leggi tutto » ]


Le telefonate e gli sms degli addetti al recupero crediti possono integrare il reato di molestia o disturbo al debitore

Lilla De Angelis - 30 Settembre 2016


Abbiamo spesso invitato i debitori a rivolgersi all'Autorità giudiziaria con un esposto denuncia a fronte delle insistenti telefonate effettuate dagli addetti al recupero crediti che si reiterano nel tempo, anche dopo la chiara diffida verbale del debitore ad astenersene. Il diritto del debitore a non essere molestato via telefono, o attraverso SMS, poggia sull'articolo 660 del Codice penale che configura il reato di molestia o disturbo alle persone. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino [ ... leggi tutto » ]


Visite domiciliari – l’agente di recupero crediti può essere costretto ad esibire, su richiesta, copia della licenza rilasciata dalla questura con l’elenco dei soggetti abilitati

Ludmilla Karadzic - 8 Giugno 2016


Per svolgere la propria attività, le imprese specializzate nel recupero stragiudiziale dei crediti devono possedere la licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) che è rilasciata dal Questore e vale per tutto il territorio nazionale. In particolare, l'articolo 115 del TULPS (Regio Decreto 773/1931) dispone, fra l'altro che il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad [ ... leggi tutto » ]