Le telefonate e gli SMS degli addetti al recupero crediti possono integrare il reato di molestia o disturbo al debitore

Abbiamo spesso invitato i debitori a rivolgersi all'Autorità giudiziaria con un esposto denuncia a fronte delle insistenti telefonate effettuate dagli addetti al recupero crediti che si reiterano nel tempo, anche dopo la chiara diffida verbale del debitore ad astenersene.

Il diritto del debitore a non essere molestato via telefono, o attraverso SMS, poggia sull'articolo 660 del Codice penale che configura il reato di molestia o disturbo alle persone.

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

Anche la giurisprudenza della Corte di cassazione si è spesso occupata di chiarire in dettaglio i termini di sussistenza del reato di molestia o disturbo alle persone.

Fra le altre, la sentenza 2314/1992 (sezione penale) ribadisce che, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo dei reato, è sufficiente la coscienza e volontarietà della condotta che sia oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, sicché l'elemento psicologico sussiste anche quando l'agente esercita (o ritiene di esercitare) un suo diritto, quando il di lui comportamento nei confronti del soggetto passivo si estrinsechi in forme tali da arrecargli molestia o disturbo, con specifico intento di ottenere, eventualmente per vie diverse da quelle legali, il soddisfacimento delle proprie pretese.

Cosa debba intendersi per petulanza è stato invece indicato nella sentenza 10393/1996 (sezione penale) secondo la quale ai fini della sussistenza del reato di molestia o disturbo alle persone, deve considerarsi petulante l'atteggiamento di chi insista nell'interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà, anche dopo essersi accorto che la sua condotta non è gradita ed essere stato anzi diffidato a porre fine alla stessa.

In tempi più recenti (sentenza 26776/2016 sezione penale) i giudici della Corte di cassazione sono ritornati sulla questione precisando che la disposizione di cui all'articolo 660 del codice penale punisce la molestia commessa col mezzo del telefono, e, quindi, anche la molestia posta in essere attraverso l'invio di short messages system (SMS), trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili o fissi, i quali non possono essere assimilati a messaggi di tipo epistolare (che non integrano la condotta del reato di cui si discute) in quanto il destinatario di essi è costretto, a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica.

In altre parole, in ogni caso il destinatario di un SMS ha un richiamo sonoro e visivo (a meno che non abbia silenziato il telefono) che lo distoglie da ciò che sta facendo ed eventualmente gli reca disturbo: il fastidio legato al richiamo sonoro e visivo generati al momento della ricezione del messaggio SMS si realizza ben prima dell’individuazione del mittente e della lettura del testo. In tal modo il mittente realizza, comunque, l'obiettivo di recare disturbo al destinatario; la facile individuazione del mittente non ha alcun rilievo sull'integrazione della fattispecie criminosa, atteso che non elimina né diminuisce il disturbo arrecato al destinatario.

Ricordiamo, infine, che il creditore può comunicare, senza un preventivo consenso del debitore, solo attraverso i consueti canali messi a disposizione dal servizio postale (o via e-mail, se non ha esigenze di notifica), mentre le visite domiciliari devono essere preventivamente concordate. Per quanto attiene i contatti via telefono (o SMS) una volta che il debitore abbia chiaramente espresso la propria indisponibilità all'utilizzo del canale telefonico, il creditore (o chi per lui) deve attenersi a tale volontà per non incorrere nel reato di di molestia o disturbo alle persone.

30 Settembre 2016 · Lilla De Angelis




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