Recupero crediti e privacy » Via libera al risarcimento danni
Via libera al risarcimento da pratiche aggressive nel recupero crediti. Deve essere riconosciuto il danno non patrimoniale al debitore braccato dalla società incaricata dalla banca affinché saldi il suo debito relativo a un prestito ottenuto dall’istituto.
Lo ha stabilito il Tribunale di Chieti, il quale, con la pronuncia 883/12, ha sancito che: Deve essere liquidato in via equitativa il danno non patrimoniale per la violazione della riservatezza al consumatore che ha stipulato con la banca un contratto di finanziamento e, al mancato saldo di tutte le debenze, riceve telefonate e messaggi dalla società incaricata di recuperare il credito, anche presso utenze che non gli appartengono, come ad esempio sul luogo di lavoro o presso congiunti, costringendolo a dare imbarazzanti spiegazioni su questioni molto private, a nulla rilevando l’autorizzazione a suo tempo concessa all’istituto di credito relativamente al trattamento dei dati personali.
Secondo il giudice di merito, quindi, deve essere riconosciuto il danno non patrimoniale al debitore incalzato dalle società di recupero crediti affinché saldi il suo debito relativo a un prestito ottenuto da una banca.
Infatti, sono considerate troppo insistenti le telefonate e i messaggi al lavoro e a casa dei parenti.
In questi casi, quindi, scatta il ristoro per aver dovuto fornire imbarazzanti spiegazioni al datore e ai parenti su questioni molto private. E ciò benché all’atto di stipulare il contratto di finanziamento il cliente autorizza la banca al trattamento dei suoi dati personali, anche mediante la trasmissione delle informazioni all’azienda delegata al recupero crediti.
Accolto il ricorso di un debitore. La banca e la società finanziaria sono condannate a versare ciascuna 10 mila euro al cliente.
La finanziaria, però, deve essere tenuta indenne dalla prima: ha agito nell’ambito del rapporto contrattuale che la lega all’istituto di credito e ha comunque rispettato le indicazioni.
La colpa, tuttavia, è di tutt’e due.
Infatti, sta sicuramente alla banca vigilare sulla riservatezza anche nel recupero dei suoi crediti, ma la finanziaria incaricata avrebbe dovuto verificare di poter utilizzare i numeri di telefono e le altre informazioni utili alla sua opera, per spingere il debitore a saldare i suoi oneri.
Fatto sta che il cliente si ritrova bersagliato di telefonate, perfino a casa dell’anziana nonna e del fratello.
E a tutti deve raccontare del prestito da restituire alla banca, anche se dal contratto di finanziamento firmato non emerge che l’interessato abbia fornito all’istituto tutti i recapiti adoperati per rintracciarlo dall’addetta al recupero crediti (che tra l’altro non spende il nome dell’azienda).
Risultato: paga la banca e scatta pure la segnalazione al Garante privacy.
16 Luglio 2013 · Andrea Ricciardi
Argomenti correlati: recupero crediti, recupero crediti - tutela privacy e dignità debitore, risarcimento danni, società di recupero crediti
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chiedo come comportarmi nel caso di violazione della privacy: avvocati di un proprietario di un appartamento che pretende il risarcimento delle mensilità non pagate, comunque coperte da deposito cauzionale già a suo tempo riscosso dal proprietario stesso, sono andati all’ufficio anagrafe per venire a conoscenza del mio nuovo indirizzo che è stato comunicato, dando così possibilità agli stessi avvocati di spiccare su di me il decreto ingiuntivo. Può un ufficiale di anagrafe comunicare a chicchessia il mio nuovo indirizzo? Non deve esserci la richiesta di un giudice? Cosa posso fare nei confronti di quello studio legale anche se ora pende sul mio capo il suddetto decreto? Grazie per la risposta
Spiace deluderla, ma l’avvocato può richiedere un certificato di residenza quando è necessario per l’attività giudiziaria svolta nell’ambito del mandato conferitogli. La stessa notifica al presunto debitore della richiesta di un decreto ingiuntivo, ad esempio, richiede l’accertamento del luogo di residenza corrente della controparte. Se le norme sulla privacy impedissero l’acquisizione di tali informazioni, nessuna notifica di atti giudiziari, a tutela del destinatario, potrebbe essere perfezionata come la legge prescrive.