protesto e iscrizione in RIP (Registro Informatico dei Protesti)


Cambiali e assegni non pagati con successivo protesto e cancellazione

6 Novembre 2012 - Lilla De Angelis


Assegno protestato e successiva riabilitazione oltre a cambiali protestate e successiva cancellazione - Ma risulto sempre protestata Mia figlia è stata protestata per assegni nel 2002, ha provveduto a pagare ed ha fatto la riabilitazione in tribunale, nel 2004 ha firmato due cambiali che ha pagato in ritardo nello stesso anno con liberatoria del creditore e la restituzione delle due cambiali, ma anche queste annotate al registro protesti. Volendo acquistare casa, a ottobre 2009 si è recata in camera di commercio a Torino con liberatoria e cambiali, ed ha ottenuto l'immediata cancellazione anche perchè le cambiali erano state pagate nello stesso anno di emissione. Sorpresa! A giugno si reca in banca per il prestito, l'impiegata le dice che lei è protestata, non solo per le cambiali per le quali ha ottenuta la cancellazione, ma anche per quelle del 2002. Allora porta in banca tutto quello rilasciato dalla camera di commercio [ ... leggi tutto » ]


Cambiali non pagate e successivo protesto – se la cambiale è avallata

6 Novembre 2012 - Lilla De Angelis


Pagato con cambiali andate in protesto Un ex carabiniere mi ha pagato con delle cambiali. E naturalmente eccomi con i fogli di protesto in mano!!!! Se questo fosse nullatenente (impossibile perchè come ex dell'arma avrà una pensione) posso rivalermi sulla moglie che invece è titolare di una gioielleria? Se le cambiali protestate sono state avallate può escutere l'avallante Se l'avallante è nullatenente, non può escutere la moglie che non ha prestato garanzia sulle cambiali: però può provare a procedere esecutivamente, con pignoramento presso terzi, sulla pensione del garante debitore. Eventualmente sono pignorabili anche i mobili della loro casa, se il debitore non saprà dimostrare che non sono di Sua proprietà. Le consiglio comunque di cercare un accordo bonario. [ ... leggi tutto » ]


Protesti subiti a causa di titoli cambiari ed assegni non pagati

5 Novembre 2012 - Lilla De Angelis


Protesti di assegni e cambiali - debiti poi saldati Ho subito alcuni protesti sia cambiari sia di assegni tra il 2008 ed il 2010. Li ho saldati tutti tranne uno, l'ultimo, che salderò spero a breve. Nel frattempo, posso chiedere la riabilitazione per i titoli già pagati? Questo perché ho raggiunto, con l'ultimo creditore, un accordo che mi permette di avere un pò di tempo a disposizione ma vorrei che, nel frattempo, non risultassero a mio carico tutti quei protesti. Levata protesto della cambiale e riabilitazione Per i titoli cambiari può procedere subito con apposita istanza presso la Camera di Commercio competente. Per gli assegni deve attendere almeno un anno dalla levata del protesto. La pratica deve essere istruita nel Tribunale competente. E' necessario il supporto di un avvocato e deve essere in possesso dei titoli quietanziati. [ ... leggi tutto » ]


Protesto di assegno pagato successivamente e riabilitazione

5 Novembre 2012 - Lilla De Angelis


Se un assegno che ha subito protesto viene pagato successivamente si potrà richiedere la riabilitazione immediata o bisognerà aspettare comunque 12 mesi per inoltrare la richiesta di riabilitazione? Per richiedere la riabilitazione in Tribunale, deve necessariamente trascorrere un anno dalla levata del protesto (e nel frattempo non devono esserne stati levati di ulteriori). [ ... leggi tutto » ]


Assegno protestato che ha subito un azione di regresso

5 Novembre 2012 - Lilla De Angelis


Assegno protestato - azione di regresso nei confronti dei giranti Il primo girante di un assegno protestato, che ha subito l'azione di regresso dal soggetto a cui egli ha a sua volta girato l'assegno, entro quale termine può agire nei confronti del traente con l'azione causale e/o di arricchimento? Assegno protestato e prescrizione dell'azione di regresso Nel caso di assegni protestati, il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui (articolo 75 L.A.). Trascorso tale termine è sempre possibile l'azione causale, che è l'azione derivante dal rapporto fondamentale [ ... leggi tutto » ]