giratario o girante di assegno o cambiale


Assegni intestati insoluti per il pagamento ad una ditta

7 Novembre 2012 - Lilla De Angelis


Assegni di cui risultavo beneficiario Prima ero un commerciante di prodotti e arredamenti, a metà del 2009 ho venduto al cliente C dei pezzi d'arredamento che ho acquistato dal fornitore F e Il cliente mi ha pagato con assegni a me intestati che io ho girato alla ditta F. La ditta F. ha incassato tutti gli assegni meno l'ultimo del 30-09-2010 che è tornato insoluto, non pagato e protestato. Il cliente C. ha cessato l'attività e risulta irreperibile. Ora la ditta F. tramite un legale, mi richiede il pagamento del valore dell'assegno dicendo che io sono tenuto al pagamento del valore essendo girante dell'assegno e non avendo pattuito nessun accollo liberatorio. A questo punto cosa devo fare sia con la ditta F. che con il cliente C.? Premesso che l'assegno è in mani alla ditta F. e che è passato molto tempo dal protesto. Assegni protestati - cosa fare con [ ... leggi tutto » ]


Assegno molto datato ritrovato e possibilità di incassarlo

6 Novembre 2012 - Lilla De Angelis


Assegno ritrovato risalente agli anni 80 Ho ritrovato un assegno degli anni 80 dato in garanzia a mio padre espresso in lire. Posso metterlo all'incasso? Non so neanche se tale conto è ancora in essere. Nel caso fosse estinto come devo procedere? Era fatto dal padre alla figlia e girato a noi per garantire dei beni di magazzino, poi la figlia è mancata, il padre anche e noi non abbiamo voluto insistere. Traente, girante e beneficiario riposino in pace insieme all'assegno Che traente, girante e beneficiario riposino in pace insieme all'assegno e veglino, di tanto in tanto, sulla salute dei propri cari eredi ... [ ... leggi tutto » ]


Assegno protestato che ha subito un azione di regresso

5 Novembre 2012 - Lilla De Angelis


Assegno protestato - azione di regresso nei confronti dei giranti Il primo girante di un assegno protestato, che ha subito l'azione di regresso dal soggetto a cui egli ha a sua volta girato l'assegno, entro quale termine può agire nei confronti del traente con l'azione causale e/o di arricchimento? Assegno protestato e prescrizione dell'azione di regresso Nel caso di assegni protestati, il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui (articolo 75 L.A.). Trascorso tale termine è sempre possibile l'azione causale, che è l'azione derivante dal rapporto fondamentale [ ... leggi tutto » ]


Assegno non protestato è titolo esecutivo per il precetto

29 Ottobre 2012 - Andrea Ricciardi


Assegno non protestato - Titolo esecutivo per notificare precetto al traente In risposta ad una mia precedente domanda mi avete riferito che l'assegno non protestato non può costituire valido titolo esecutivo per notificare il precetto. Non essendo d'accordo sulla risposta, potreste gentilmente comunicarmi gli estremi normativi su cui si basa tale assunto. Ritengo che il precetto in forza di un assegno non protestato possa essere notificato al traente, ma non ad eventuali ulteriori giranti. Azione di regresso nei confronti del traente per assegno impagato anche se non protestato Lei ritiene il giusto: evidentemente deve esserci stato un malinteso nella risposta, tanto più che, anche per esercitare l'azione di regresso verso i giranti, il rifiuto del pagamento può essere constatato con dichiarazione del trattario riportata sull'assegno o con dichiarazione del capo di una stanza di compensazione; non necessariamente con il protesto. [ ... leggi tutto » ]


Assegni insoluti per mancanza fondi ma non protestati

18 Ottobre 2012 - Genny Manfredi


Assegni restituiti con la dicitura insoluto ma non protestati E' ormai consuetudine assistere alla cattiva pratica della restituzione di assegni con la dicitura "insoluto" con codice 20 (mancanza fondi) ma senza protesto perché non trasferibili, anche se questi sono negoziati e restituiti ampiamente nei termini. Mi rendo conto che il protesto tutela l'azione di regresso che, nel caso di un'unica girata, non esiste, però la pubblicazione dell'evento non dovrebbe essere garantita, oltre ad essere un obbligo di legge (Legge numero 77 del 12 febbraio 1955), e non dovrebbe fungere da deterrente affinchè il titolo vada a buon fine? In sostanza, non pago un assegno, non vengo protestato, vengo iscritto in CAI per sei mesi dopo di ciò apro un nuovo conto corrente in altro istituto e continuo nella mia condotta? Vi chiedo può una banca in modo del tutto arbitrario decidere se protestare un assegno o meno anche se questo [ ... leggi tutto » ]