come contestare un accertamento fiscale


Autotutela e amministrazione tributaria

7 Aprile 2012 - Giorgio Valli


Se l'Amministrazione tributaria prende atto di aver commesso un errore, può annullare il proprio operato e correggerlo senza necessità di attendere la decisione di un giudice: questo potere di autocorrezione si chiama "autotutela". La competenza a effettuare la correzione è, generalmente, dello stesso ufficio che ha emanato l'atto. Un atto illegittimo può essere annullato "d'ufficio", in via del tutto autonoma, oppure su richiesta del contribuente. Quest'ultimo può trasmettere all'ufficio competente una semplice domanda in carta libera, contenente un'esposizione sintetica dei fatti e corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute. Nella domanda occorre riportare:  l'atto di cui si chiede l'annullamento  i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte. I casi più frequenti di autotutela si hanno quando l'illegittimità deriva da:  errore di persona  evidente errore logico o di calcolo  errore sul presupposto dell'imposta  doppia imposizione  mancata considerazione di pagamenti regolarmente [ ... leggi tutto » ]


Accertamento con adesione

7 Aprile 2012 - Giorgio Valli


La procedura di accertamento con adesione - di cosa si tratta L'accertamento con adesione è sostanzialmente, un accordo tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, sia dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso al giudice tributario. La procedura riguarda tutte le principali imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale. Quali sono i vantaggi dell'adesione all'accertamento con adesione Se il debitore vuole fruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge, allora deve necessariamente aderire all'accertamento (accertamento con adesione). Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire, non potrà in seguito ricorrere a tale istituto per gli stessi elementi e per i periodi d'imposta indicati nell'invito. Accertamento con adesione - Iniziativa d'ufficio [ ... leggi tutto » ]


Accertamento con adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio

7 Aprile 2012 - Giorgio Valli


Accertamento con adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio Un altro istituto deflativo del contenzioso è la definizione dell'accertamento mediante "adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio". Si applica in materia sia di imposte dirette e Iva sia di altre imposte indirette (registro, successioni e donazioni, eccetera). In pratica, il contribuente che accetta i contenuti di un invito al contraddittorio (o invito a comparire), in cui sono indicati la pretesa fiscale e i motivi che l'hanno determinata, ottiene lo stesso regime agevolato, in tema di sanzioni (riduzione a 1/6) e di pagamento rateale (senza prestazione di garanzia), previsto per l'adesione ai processi verbali di constatazione (vedi paragrafo precedente). Come funziona l'adesione all'invito al contraddittorio La definizione si realizza con l'acquisizione dell'assenso del contribuente e il pagamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. La comunicazione con la quale il contribuente informa il competente ufficio di [ ... leggi tutto » ]


Adesione ai processi verbali di constatazione

7 Aprile 2012 - Giorgio Valli


Adesione ai processi verbali di constatazione nel contenzioso tributario Se il contribuente ha intenzione di definire il proprio rapporto tributario sulla base dei rilievi e dei contenuti del processo verbale di constatazione, egli può servirsi dell'istituto dell'adesione. Se il contribuente esercita tale facoltà, ha diritto:  alla riduzione a 1/6 delle sanzioni (cioè alla metà della misura prevista nell'ipotesi di accertamento con adesione)  al pagamento rateizzato delle somme dovute senza dover prestare alcuna garanzia. Non tutti i processi verbali di constatazione sono definibili, ma solo quelli che:  consentono l'emissione di un accertamento parziale  contengono la constatazione di violazioni "sostanziali" con riferimento esclusivamente alla normativa in materia di imposte sui redditi, Irap e Iva. Gli accertamenti parziali sono quelli emessi ai sensi degli articoli 41-bis del Dpr numero 600/73 e 54, quarto comma, del Dpr numero 633/72. Si tratta degli accertamenti che gli uffici dell'Agenzia delle Entrate possono emettere, per accertare redditi [ ... leggi tutto » ]


Acquiescenza e riduzione delle sanzioni tributarie

7 Aprile 2012 - Giorgio Valli


Cosa è l'acquiescenza I contribuenti che ricevono avvisi di accertamento fondati su dati e valutazioni difficilmente contrastabili, hanno l'opportunità, se rinunciano a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni. L'accettazione dell'atto, giuridicamente definita "acquiescenza", comporta infatti la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente:  rinunci a impugnare l'avviso di accertamento  rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione  provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell'atto), le somme complessivamente dovute, tenendo conto delle riduzioni. Un'ulteriore riduzione delle sanzioni è prevista se l'avviso di accertamento non è stato preceduto da "invito al contraddittorio" o da "processo verbale di constatazione". In tal caso, la riduzione aumenta a 1/6. Termini e versamenti da effettuare per ottenere il beneficio di acquiescenza Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano, in unica soluzione o in forma rateale, presso banche, poste o agenti [ ... leggi tutto » ]