accertamento fiscale


L’invito alla verifica di conformità fiscale – la comunicazione dell’agenzia delle entrate che toglie il sonno a molti cittadini

20 Novembre 2016 - Giorgio Valli


L'invito alla verifica di conformità (compliance) fiscale - Di cosa si tratta Per favorire una proficua collaborazione con il contribuente e promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari (la cosiddetta tax compliance), l'Agenzia delle Entrate ha deciso di inviare alle persone fisiche una comunicazioni per segnalare che non sarebbe stato dichiarato, o lo sarebbe stato in modo parziale, un reddito derivante da un contratto di locazione di un immobile, un reddito da lavoro dipendente, una plusvalenza, un reddito di partecipazione in società, eccetera. In questo modo, prima che l'Agenzia notifichi un avviso di accertamento, il destinatario della comunicazione potrà regolarizzare l'errore o l'omissione attraverso il ravvedimento operoso. Se, invece, il contribuente ritiene corretti i dati che ha indicato nella sua dichiarazione dei redditi, basterà che lo comunichi, indicando eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall'Agenzia. La lettera inviata dall'Agenzia delle Entrate non è un avviso di accertamento: si tratta di [ ... leggi tutto » ]


I documenti contabili non esibiti o non trasmessi a richiesta del fisco in sede di verifica non possono essere poi utilizzati in un eventuale contenzioso tributario

16 Novembre 2016 - Giorgio Valli


Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa: per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione. Di ciò il contribuente deve essere informato, contestualmente alla richiesta di esibizione e/o di trasmissione dei documenti. Le cause di inutilizzabilità appena citate non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile. I documenti prodotti dal contribuente nel giudizio tributario [ ... leggi tutto » ]


I redditi occulti e non dichiarati dal contribuente possono essere provati dall’esame dei movimenti in conto corrente di un familiare o di un collaboratore

10 Novembre 2016 - Giorgio Valli


Spetta all'Amministrazione finanziaria che contesti i dati esposti nella dichiarazione in verifica, fornire la prova dei maggiori redditi occulti: tale prova può essere raggiunta anche mediante l'accertamento di circostanze indiziarie idonee a costituire una valida presunzione. Ad esempio, idonee a costituire una valida presunzione è la stretta contiguità (familiare, collaborativa, associativa, ecc.) tra un soggetto terzo e il contribuente,unita al riscontro di movimenti bancari (accrediti, addebiti, ecc.) sul conto intestato al terzo, macroscopicamente incompatibili in quanto eccedenti le capacità reddituali e da quest’ultimo non giustificati in relazione ad altre fonti di reddito ovvero a specifici atti o fatti causalmente idonei a produrre ricchezza. In altre parole, è necessario che si possa desumere la riferibilità di quei movimenti bancari alle operazioni ed attività del contribuente; infatti, detti rapporti di contiguità rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado [ ... leggi tutto » ]


I prelievi dal conto corrente che il libero professionista non riesce a giustificare non possono essere presunti come investimenti produttivi di reddito non dichiarato

10 Agosto 2016 - Giorgio Valli


L'Amministrazione finanziaria, a seguito di indagini finanziarie effettuate nei confronti di un professionista (docente universitario esercente anche attività di avvocato) acquisiva i dati relativi alle movimentazioni bancarie effettuate sui conti correnti al medesimo intestati. Per legge (articolo 32 dpr 600/1973), i dati e gli elementi acquisiti possono essere posti a base delle rettifiche della dichiarazione dei redditi, delle scritture contabili e degli accertamenti fiscali se il contribuente non dimostra che ne ha già tenuto conto per la determinazione del reddito imponibile. Ora, se è comprensibile che un movimento in entrata in conto corrente che non risulti dalle scritture contabili possa essere considerato un compenso occultato dal professionista, è ben difficile comprendere come, in base ad una sorta di presunzione legale, i movimenti in uscita del conto corrente di un lavoratore autonomo, quando non giustificati, possano essere ritenuti dall'Amministrazione finanziaria destinati ad un investimento nell'ambito dell'attività professionale del contribuente e per [ ... leggi tutto » ]


Nullo l’accertamento tributario che non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato

13 Maggio 2016 - Giorgio Valli


E' espressamente richiesta dalla legge la delega a sottoscrivere e che il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell'ufficio. La giurisprudenza di legittimità ha sempre ribadito che l'avviso di accertamento tributario è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del capo dell'ufficio titolare, ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio, poiché il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell'ufficio. In pratica, incombe sull'Agenzia delle entrate il deposito dell'atto di delega [ ... leggi tutto » ]