I documenti contabili non esibiti o non trasmessi a richiesta del fisco in sede di verifica non possono essere poi utilizzati in un eventuale contenzioso tributario

Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa: per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione. Di ciò il contribuente deve essere informato, contestualmente alla richiesta di esibizione e/o di trasmissione dei documenti.

Le cause di inutilizzabilità appena citate non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.

I documenti prodotti dal contribuente nel giudizio tributario in cui si controverta sulle imposte dirette, dei quali abbia in precedenza rifiutato l'esibizione all'amministrazione finanziaria, non possono essere presi in considerazione ai fini del decidere.

A tale conclusione deve pervenirsi anche in materia IVA, pur in difetto di una previsione espressa contenuta nel dpr 633/1972, dovendo essere privilegiata una interpretazione sistematica della norma tributaria con la parallela preclusione alla utilizzabilità probatoria dei documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio prevista in materia di imposte sui redditi dalla normativa vigente.

Come già accennato, la inutilizzabilità probatoria dei documenti favorevoli al contribuente non esibiti all'Ufficio verificatore, non opera nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.

Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione articolando la sentenza 22743/2016.

16 Novembre 2016 · Giorgio Valli




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