Separazione personale per intervenuta omosessualità di uno dei coniugi – Nessun addebito
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha sancito che il diritto alla separazione si fonda su fatti che nella coscienza sociale e nella comune percezione rendono intollerabile il proseguimento della vita coniugale, costituendo la intollerabilita’ un fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilita’ e al contesto interno alla vita dei coniugi.
Ove tale situazione d’intollerabilita’ ed incompatibilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda, costituendo esercizio di un suo diritto, non puo’ costituire ragione di addebito.
Il principio appena enunciato si applica anche laddove uno dei coniugi violi i doveri di fedeltà, preferendo accompagnarsi ad altri soggetti con cui intrattiene relazioni omosessuali.
Questo è quanto hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 8713/15.
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