Quando la ripresa della coabitazione fra coniugi separati può essere considerata riconciliazione
La mera ripresa della coabitazione non equivale a riconciliazione potendo essa deve essere equiparata alla coabitazione interessata da ragioni meramente materiali, dovute a fattori economici o logistici o di altra natura.
Si ha riconciliazione con la ripresa della coabitazione solo quando essa assume il connotato della ricostituzione del consorzio familiare, attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire della ripresa delle relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento delle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione.
Questo è il principio giuridico enunciato dai giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 2360/16.