Quando la ripresa della coabitazione fra coniugi separati può essere considerata riconciliazione

La mera ripresa della coabitazione non equivale a riconciliazione potendo essa deve essere equiparata alla coabitazione interessata da ragioni meramente materiali, dovute a fattori economici o logistici o di altra natura.

Si ha riconciliazione con la ripresa della coabitazione solo quando essa assume il connotato della ricostituzione del consorzio familiare, attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire della ripresa delle relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento delle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione.

Questo è il principio giuridico enunciato dai giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 2360/16.

9 Febbraio 2016 · Lilla De Angelis





Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!