Simone di Saintjust

L’esdebitazione non è, ormai, più possible, dal momento che i criteri per essere ammessi al beneficio previsti all’esdebitazione sono i seguenti:

  1. il fallito deve aver fattivamente collaborato con la procedura sia nella fase dell’accertamento del passivo (fornendo tutte le informazioni ed i documenti utili) sia adoperandosi per un proficuo svolgimento delle operazioni;
  2. il fallito non deve aver ritardato o contribuito a ritardare la procedura;
  3. il fallito deve aver consegnato, durante la procedura, al curatore la corrispondenza a lui pervenuta, riguardante i rapporti compresi nel fallimento;
  4. il fallito non deve essere stato ammesso ad altra esdebitazione nei dieci anni precedenti alla richiesta;
  5. il fallito non deve avere distratto l’attivo o esposto passività inesistenti, non abbia causato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
  6. il fallito non abbia subito condanna, passata in giudicato, per bancarotta fraudolenta o delitto contro l’economia e altri compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa.

Inoltre è necessario che nella procedura siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori concorsuali.

L’ammissione all’esdebitazione, ricorrendo i presupposti appena indicati, è automaticamente dichiarata dal tribunale in sede di decreto di chiusura. Il debitore fallito può, nel caso in cui il tribunale non abbia ritenuto di concedere al fallito l’ammissione alla esdebitazione nell’atto di chiusura, presentare ricorso entro l’anno successivo.

Cosa che purtroppo, desumo, lei non ha fatto.

Poichè il fallimento è stato chiuso, può aprire una nuova partita Iva e può iniziare cosi una nuova attività imprenditoriale. Ovviamente, con tutte le difficoltà che un precedente fallimento personale comporta.


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