Patrizio Oliva

Difficile interagire con chi si ostina ad acquisire come normativa vigente le proprie supposizioni (peraltro errate): va rilevato, innanzitutto, che chi pretende il pagamento entro cinque giorni non è un’Agenzia privata, ma la concessionaria comunale che, quindi, è tenuta ad osservare le procedure previste dal DPR 602/1973, qualora alla cartella esattoriale si sostituisca l’ingiunzione fiscale.

Ebbene, l’articolo 50 del DPR 602/1973 specifica che:
1) il concessionario (nella fattispecie comunale) procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (o del titolo esecutivo quale l’ingiunzione fiscale), salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento;
2) se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica del titolo esecutivo (cartella cartella di pagamento o un equipollente titolo esecutivo quale l’ingiunzione fiscale), l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante entro cinque giorni.

Premesso. come già ampiamente esposto nel precedente intervento, che le regole di pignoramento di un conto corrente o di una carta Postepay sono le medesime e che non esiste una franchigia di 1.500 euro sul pignoramento del saldo di conto corrente (o di una carta postepay), qualora i bonifici attesi, non riguardanti un accredito di pensione, venissero effettuati nel periodo che intercorre fra la notifica del pignoramento e la liberazione del bene pignorato in seguito ad assegnazione giudiziale del saldo al creditore procedente, gli importi verrebbero integralmente assegnati al creditore insoddisfatto.

In ogni caso, per acquisire tutto o parte del saldo disponibile in conto corrente, il concessionario della riscossione comunale deve procedere citando in giudizio il debitore pensionato e il terzo (la banca presso cui il debitore intrattiene un rapporto di conto corrente).

Per tentare di evitare il rischio di pignoramento dei bonifici disposti nel periodo di blocco, bisognerebbe aprire un altro conto corrente e trasmettere il nuovo IBAN ai disponenti.

La legge (articolo 545 del codice di procedura civile) si preoccupa di salvare la pensione già accreditata del debitore alla data del pignoramento (se sul conto corrente viene accreditata la pensione) consentendogli di prelevare fino a 1.500 euro e impone che i ratei successivi di pensione (eventualmente accreditati durante il blocco) vengano decurtati (di solito per il 20% della parte eccedente il minimo vitale) come se il creditore avesse avviato azione di pignoramento della pensione verso terzi (INPS); ma la normativa vigente non ha mai disposto che il saldo di conto corrente del debitore possa essere pignorato solo per la parte eccedente 1.500 euro, come erroneamente presupposto nel quesito.


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