L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 142/2021 ha precisato che l’aliquota IVA ridotta del 10% si applica esclusivamente alla fornitura di energia elettrica e gas per le parti comuni del condomini composti esclusivamente da unità immobiliari residenziali.
Al contrario, nel caso in cui la fornitura di energia elettrica e gas per il funzionamento delle parti comuni di condomini, prevalentemente residenziali, costituiti anche da unità immobiliari con destinazione diversa da quella abitativa, quali ad esempio uffici, studi professionali, negozi, si applica l’aliquota IVA ordinaria al 22%.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.