L’articolo 1180 del Codice Civile stabilisce che l’obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.
Quindi, il debito derivante dall’inadempimento dei propri genitori può essere estinto direttamente dalla figlia senza ulteriori complicazioni. Al massimo il creditore chiederà la compilazione di un modulo (dichiarazione sostituiva di atto notorio) in cui verranno fornite informazioni sulla provenienza degli 8 mila euro pagati a saldo stralcio (risparmi accumulati in un decennio di lavoro dipendente). Si tratta solo di una formalità richiesta dalla vigente normativa antiriciclaggio.
In nessun caso il creditore potrà pretendere ulteriori importi dalla figlia per i debiti dei genitori con cui ella convive anagraficamente, almeno fino a quando uno dei cointestatari del mutuo resterà in vita.
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