Patrizio Oliva

Il pignoramento dei corrispettivi dovuti dal terzo al debitore per beni e/o servizi da quest’ultimo rispettivamente trasferiti o resi a favore del terzo è una delle forme di pignoramento presso terzi e presuppone, naturalmente, la conoscenza del terzo, per cui il pignoramento potrà avvenire solo dopo che sia stato perfezionato un contratto di fornitura di beni e/o di servizi (anche solo verbale) fra il debitore esattoriale ed il terzo.

Per quel che riguarda il pignoramento esattoriale verso terzi, l’articolo 72 bis del DPR 602/1973, stabilisce che, salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545 del codice di procedura civile di procedura civile (riguardante il pignoramento di stipendi e pensioni), e dall’articolo 72-ter del DPR 602/1973 (a proposito dei limiti del pignoramento esattoriale dello stipendio presso il datore di lavoro), l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione giudiziale del terzo di cui all’articolo 543 del codice civile, l’ordine (diretto) al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme;

La lettera b) dell’articolo 72 bis del DPR 602/1973 si riferisce a scadenze future, ma comunque prestabilite nel contratto (anche verbale) perfezionato, di volta in volta, fra il debitore sottoposto ad azione esecutiva, e il terzo a cui il debitore abbia fornito beni e/o servizi.

In ogni caso sarebbe opportuno, per evitare complicazioni, che dopo l’eventuale primo pignoramento del terzo non sorgessero ulteriori rapporti di collaborazione fra il debitore e quel terzo.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.