Pignoramento esattoriale degli importi corrisposti al debitore a titolo di pagamento per fornitura di beni o servizi al terzo


Il pignoramento del corrispettivo dovuto dal terzo al debitore potrà avvenire solo dopo il perfezionamento del contratto fra il debitore e il terzo





Emetto fatture elettroniche soprattutto a un cliente col quale ho frequenti collaborazioni: so che Ader può pignorarmi la fattura: ma in questo caso il pignoramento riguarda solo fatture ancora da pagare oppure l’agenzia ha il diritto di intimare al mio creditore di non pagare più neanche tutte le fatture future? Specifico che non esistono né contratti né accordi scritti di alcun tipo, per cui ogni fattura potrebbe essere a rigore anche l’ultima. Grazie per la risposta.

Il pignoramento dei corrispettivi dovuti dal terzo al debitore per beni e/o servizi da quest’ultimo rispettivamente trasferiti o resi a favore del terzo è una delle forme di pignoramento presso terzi e presuppone, naturalmente, la conoscenza del terzo, per cui il pignoramento potrà avvenire solo dopo che sia stato perfezionato un contratto di fornitura di beni e/o di servizi (anche solo verbale) fra il debitore esattoriale ed il terzo.

Per quel che riguarda il pignoramento esattoriale verso terzi, l’articolo 72 bis del DPR 602/1973, stabilisce che, salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545 del codice di procedura civile di procedura civile (riguardante il pignoramento di stipendi e pensioni), e dall’articolo 72-ter del DPR 602/1973 (a proposito dei limiti del pignoramento esattoriale dello stipendio presso il datore di lavoro), l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione giudiziale del terzo di cui all’articolo 543 del codice civile, l’ordine (diretto) al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme;

La lettera b) dell’articolo 72 bis del DPR 602/1973 si riferisce a scadenze future, ma comunque prestabilite nel contratto (anche verbale) perfezionato, di volta in volta, fra il debitore sottoposto ad azione esecutiva, e il terzo a cui il debitore abbia fornito beni e/o servizi.

In ogni caso sarebbe opportuno, per evitare complicazioni, che dopo l’eventuale primo pignoramento del terzo non sorgessero ulteriori rapporti di collaborazione fra il debitore e quel terzo.

18 Settembre 2023 · Patrizio Oliva


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