Patrizio Oliva

E’ ovvio che dovrebbe essere notificato un nuovo atto di pignoramento, dal momento che il terzo pignorato non sarebbe più il datore di lavoro (pignoramento dello stipendio), bensì l’istituto sìdi credito presso cui il debitore inadempiente detiene un rapporto di conto corrente.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile, se lo stipendio già gravato da trattenuta fosse accreditato nel conto corrente sottoposto a pignoramento, al creditore procedente non potrebbe essere assegnato nulla dell’importo accreditato.


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