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Se esiste una accordo condiviso fra le parti (magari quello di mediazione) che stabilisce due visite massimo al mese e se il conduttore è in grado di provare di avervi adempiuto, l’accordo può sicuramente ritenersi soddisfatto dalla parte conduttrice.
Resta tuttavia l’esigenza di affidarsi al più presto ad un avvocato per esaminare i contenuti della nota depositata dalla difesa legale della controparte nel fascicolo del processo civile telematico riguardante il contenzioso, poi sospeso con l’accordo di mediazione, e poter, eventualmente, eccepire la non corrispondenza al vero di quanto riportato in essa.
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