Roberto Petrella

L’articolo 8 (Prestazioni per il diritto allo studio universitario), comma 2 del DPCM 159/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente) stabilisce quanto segue:

In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
(a) residenza fuori dell’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), in alloggio
non di proprietà di un membro della famiglia medesima;
b) presenza di una adeguata capacità di reddito (reddito non inferiore a 9 mila euro lordi percepiti nel 2021).

Non sussistono dubbi: il nucleo familiare di riferimento della DSU per il calcolo dell’ISEE dovrà essere quello dei genitori con la studentessa in aggiunta.


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