Il credito non prescritto è sempre azionabile e la quota eventualmente passata a perdita non è assolutamente eccepibile dal debitore sottoposto ad azione esecutiva: in altre parole, la quota del credito insoddisfatto passato a perdita in CR della Banca d’Italia non rappresenta una riduzione dell’importo dovuto dal debitore inadempiente.
Infatti, il creditore che abbia, eventualmente, passato a perdita un determinato credito e l’abbia poi recuperato, può tener conto dell’intervenuto recupero nel bilancio dell’esercizio in cui il recupero è avvenuto e qualora abbia ottenuto dei benefici fiscali può compensarli nella dichiarazione fiscale relativa all’anno di imposta in cui il credito è stato recuperato.
Peraltro, il cessionario che, eventualmente abbia acquistato il credito, può pretendere dal debitore inadempiente il credito nominale da questi dovuto, e non può far gravare sulla pretesa creditizia il costo pagato per la cessione.
Lasciare in sofferenza un importo superiore a 250 euro, consente, inoltre, al creditore insoddisfatto, di perpetuare la segnalazione mensile nella Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia del debitore inadempiente.
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