Simone di Saintjust

la prescrizione del diritto del creditore di esigere il bollo auro non versato nel 2018 interviene il 31 dicembre 2021. Ora:

– la legge di conversione 21/2021 del decreto legge 183/2020 ha portato il termine di sospensione delle attività di riscossione coattiva al 28 febbraio 2021;
– il decreto Sostegni (41/2021) ha prorogato la sospensione delle attività di riscossione coattiva fino al 30 aprile 2021;
– il decreto Sostegni bis (73/2021), infine, ha spostato il termine di sospensione delle attività di riscossione coattiva al 31 agosto 2021.

Infine, va ricordato che i termini di decadenza e prescrizione che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione (articolo 12 del decreto legislativo 159/2015).

Pertanto, la pubblica Amministrazione avrà tempo fino al 31 dicembre 2023 per esigere il la tassa automobilistica evasa nel 2018.

Dovrà attendere ancora qualche mese per sentirsi al sicuro: l’ingiunzione al pagamento potrà essere notificata fino al 31 dicembre 2023 o anche qualche tempo dopo, considerando che l’obbligo del creditore è quello di consegnare all’agente notificante l’atto entro il 31 dicembre 2023, mentre la consegna può anche avvenire successivamente, nel corso dei primi mesi del 2024.


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