Ludmilla Karadzic

Il creditore insoddisfatto potrebbe coinvolgere, nella riscossione coattiva giudiziale del credito azionato, il coniuge non debitore solo nell’ipotesi che egli fosse in grado di dimostrare che il prestito è stato utilizzato per soddisfare esigenze familiari: in tale ipotesi la circostanza che i coniugi, pur se conviventi, non mantengono alcun rapporto, non incide minimamente sull’eventuale responsabilità patrimoniale del coniuge non debitore.

Qualora il regime patrimoniale adottato in sede di matrimonio, fosse ancora quello di comunione dei beni, il creditore avrebbe buon gioco ad escutere i beni della comunione, dopo aver tentato di escutere inutilmente i beni personali della debitrice qualora il prestito non risultasse utilizzato per esigenze della famiglia (ma solo per esigenze personali della debitrice).


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