Patrizio Oliva

L’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che in caso di pignoramento del conto corrente intestato al debitore, su cui viene accreditato lo stipendio, indipendentemente dalla circostanza che lo stipendio costituisca l’unica fonte di sostentamento della famiglia, può essere assegnato al creditore procedente esclusivamente l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale della retribuzione accreditata (quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento).

In altre parole, il debitore sottoposto ad azione esecutiva si troverà comunque il conto corrente bloccato (e svuotato), ma rivolgendosi al direttore della filiale di banca (o di Poste Italiane) potrà chiedere che gli venga consegnato un importo pari a tre volte l’equivalente dell’assegno sociale pieno: considerando che attualmente l’importo pieno dell’assegno sociale è pari a 503 euro circa, il debitore potrà chiedere la consegna di circa 1.509 euro della propria busta paga.

Sia chiaro, il creditore procedente può svuotare tutto il saldo eventualmente disponibile in conto corrente al netto dell’ultima busta paga: ma dell’ultimo stipendio accreditato gli può essere assegnata, dal giudice, solo la parte eccedente la soglia di circa 1509 euro.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.