Michelozzo Marra

Per rimediare all’emissione di un assegno emesso senza sufficiente provvista e per tale motivo rimasto impagato, è necessario, entro 60 giorni dalla prima presentazione in pagamento dell’assegno, versare le spese amministrative alla banca (o a Poste Italiane) su cui è tratto il conto corrente e corrispondere al beneficiario, rimasto insoddisfatto in prima presentazione, sia l’importo nominale dell’assegno sia una penale (a titolo di risarcimento del danno) pari al 10% dell’importo facciale dell’assegno.

E’ dunque il beneficiario insoddisfatto in prima presentazione a dover rilasciare quietanza liberatoria con dichiarazione autenticata, con la quale attesta di aver ricevuto dal debitore inadempiente importo facciale e penale prevista dalla normativa vigente.

La liberatoria andrà, dunque, presentata alla banca (o a Poste Italiane), insieme alle spese amministrative sostenute dal trattario per il pagamento tardivo, e, solo seguendo la procedura indicata, l’intermediario non procederà a trasmettere alla CAI (Centrale di Allarme Interbancaria) il nominativo del cliente che emette assegni privi di autorizzazione o di sufficiente saldo disponibile in conto corrente, il cliente non sarà sottoposto alla revoca semestrale di emissione di assegni (presso qualsiasi Istituto di credito (e presso Poste Italiane), e non verrà segnalato alla Prefettura competente per le sanzioni amministrative previste in occasione di emissione di assegni privi della necessaria copertura.


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