Giorgio Martini

L’articolo 536 del codice civile stabilisce che le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli e gli ascendenti del defunto: il coniuge, i figli e gli ascendenti del defunto sono indicati anche con il termine di legittimari.

Poichè l’articolo 467 del codice civile precisa poi che la rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può (premorienza) o non vuole accettare l’eredità o il legato (rinuncia), ne discende che anche i nipoti del defunto, figli del figlio del defunto impossibilitato ad accettare l’eredità, sono da considerarsi come legittimari. In pratica, agli eventuali figli del discendente premorto del de cuius, verrà riservata complessivamente, la quota di eredità che spettava al proprio genitore vivente (trasmissione ereditaria per stirpe e non per capo). Cioè se al genitore vivente sarebbero spettati 10 euro, in caso di 4 nipoti del de cuius figli del discendente premorto, toccheranno, a ciascuno, 2,5 euro.


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