Lilla De Angelis

L’articolo 9 comma 4 ter del decreto legge 198/2022 (decreto mille proroghe), proroga al 30 giugno 2023 le disposizioni del comma 306 della legge 197/2022 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023).

Il citato comma 306 dopo le modifiche apportate dal decreto milleproroghe, stabilisce che fino al 30 giugno 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie individuate dal decreto del Ministro della salute, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

In base all’articolo 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato) comma 2, del decreto legge 18/2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) i lavoratori per i quali il datore di lavoro deve comunque assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile sono quelli in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

Ne discende che il soggetto con figlia under 14 e coniuge lavoratrice non ha i requisiti per poter esercitare il diritto di fruire dello smart working.


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